Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 48955/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48955/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava l'anteriore provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, con cui era stato accolto il reclamo avanzato, ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dal detenuto Francesco Ribisi. Questi, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., si era doluto della decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli di cui alla Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito penitenziario. Il Tribunale osservava che, in quanto non sorretto da reali esigenze di sicurezza, tale diniego pregiudicava l'altrimenti dovuta parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, nonché il diritto costituzionale d'informazione, sacrificando infine, ingiustificatamente, l'offerta trattamentale, parte integrante del percorso rieducativo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 48955/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In base alla disciplina di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto la magistratura di sorveglianza è anzitutto chiamata, dunque, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. pen., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto all'autodeterminazione informativa accesso dei media diffusione limitata principio di pubblicità diritto di diffondere diritto all'antenna
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA n sul ricorso proposto dal i a cf,\V\ 57-o tzu,' bact, >Tc(f.2)% q€ P€KS, ré-W_NzAA i Ministero della Giustizia nel procedimento riguardante Ribisi Francesco, nato ad Agrigento il 26/05/1982 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava l'anteriore provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, con cui era stato accolto il reclamo avanzato, ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dal detenuto Francesco Ribisi. Questi, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., si era doluto della decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli di cui alla Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito penitenziario. Il Tribunale osservava che, in quanto non sorretto da reali esigenze di sicurezza, tale diniego pregiudicava l'altrimenti dovuta parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, nonché il diritto costituzionale d'informazione, sacrificando infine, ingiustificatamente, l'offerta trattamentale, parte integrante del percorso rieducativo.

2. Il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 35-bis Ord. pen., negando che in materia potesse attivarsi la tutela giurisdizionale, non venendo in gioco l'esistenza del diritto ma le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parità di trattamento, in regime differenziato ragionevolmente derogata - ove si volesse scendere al merito della restrizione - sulla base dell'esigenza di adeguato controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».Presupposti essenziali dell'intervento giurisdizionale sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907-01, in motivazione).

E' peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532-01).

E' a partire da tale constatazione che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01). Il giudice a quo non apporta argomentazioni tali da indurre alla rimeditazione di questo consolidato orientamento.

La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01).

3. In base alla disciplina di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto la magistratura di sorveglianza è anzitutto chiamata, dunque, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. pen., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata.

E questa Corte ha già, più volte (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456-01), qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto in tema di fruizione dei canali televisivi, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto costituzionale all'informazione, né su quello alla regolare fruizione del trattamento rieducativo, entrambi assicurati dalla mantenuta possibilità di accesso ad un'ampia e diversificata offerta televisiva, riguardante forme varie della cultura e dell'intrattenimento, bensì soltanto sulle modalità del loro esercizio, che restano affidate, anche a livello tecnico-organizzativo, alla discrezionalità amministrativa.

4. L'ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, deve essere annullata senza rinvio, previo assorbimento del motivo ulteriore d'impugnazione. Resta pertanto privo di qualunque effetto l'originario provvedimento del Magistrato di sorveglianza, viziato nei medesimi termi