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Sentenza — n. 48950/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48950/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48950/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva rigettato l'istanza di Mohamed Anis Chaouachi - detenuto in esecuzione della pena di un provvedimento di cumulo del 24 giugno 2019 - volta ad ottenere un permesso premio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48950/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Da ciò derivano le condizioni previste dall'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen., che impongono la dichiarazione dell'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse. Poiché tali condizioni sono sopravvenute al deposito del ricorso, non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale censura dell'apprezzamento delle prove autorizzazione susseguente perizia medica aggiornata verosimiglianza della persecuzione riesame dell'asilo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHAOUACHI MOHAMED ANIS nato il 10/02/1979 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva rigettato l'istanza di Mohamed Anis Chaouachi - detenuto in esecuzione della pena di un provvedimento di cumulo del 24 giugno 2019 - volta ad ottenere un permesso premio.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, muovendo doglianze esposte in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione del diritto di difesa, sul rilievo che la decisione è stata emessa nonostante fosse stato rappresentato con memoria che non era presente al fascicolo una relazione comportamentale aggiornata di cui era stata disposta l'acquisizione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata assunta la decisione senza attendere la trasmissione della nuova relazione comportamentale, una volta che la stessa era stata ritenuta necessaria ai fini istruttori. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, deducendo che l'acquisizione delle informazioni aggiornate di cui sopra risultava indispensabile ai fini della corretta considerazione dell'episodio che aveva condotto al rigetto dell'istanza del detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come risulta dall'esame delle attestazioni aggiornate in ordine allo stato di detenzione del ricorrente, lo stesso, a partire dal 20 dicembre 2021, è stato ammesso alla detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione di una pena da espiare fino alla data del 17 marzo 2022. Il ricorrente, pertanto, non trovandosi più in stato di detenzione in carcere, non può avere alcun attuale interesse alla decisione sul permesso premio che è riferibile a tale detenzione.

3. Da ciò derivano le condizioni previste dall'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen., che impongono la dichiarazione dell'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse. Poiché tali condizioni sono sopravvenute al deposito del ricorso, non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso