Sentenza — n. 48946/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE FRANCESCO nato a COSENZA il 08/06/1970 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori E' presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI GIORGIO del foro di ROMA, quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di ABBRUZZESE FRANCESCO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 121 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48946/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In vista della precedente udienza del 3 febbraio 2022, poi oggetto di rinvio, il difensore del ricorrente aveva depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui sono state esplicitate, con ricchezza di argomentazioni, le ragioni del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE FRANCESCO nato a COSENZA il 08/06/1970 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori E' presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI GIORGIO del foro di ROMA, quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di ABBRUZZESE FRANCESCO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
E' presente l'avvocato PROVENZANO ROBERTA del foro di COSENZA in difesa di ABBRUZZESE FRANCESCO che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del 12 giugno 2008 con cui il Tribunale di Castrovillari ha affermato la responsabilità di Francesco Abbruzzese per il delitto di cui all'art. 416- bis, commi 1, 2, 3 e 4, cod. pen., per aver promosso e organizzato e diretto, unitamente a Damiano Pepe e Salvatore Di Cicco, l'associazione di tipo mafioso armata operante nel territorio di Cassano allo Jonio e territori limitrofi, in accordo con le organizzazioni mafiose presenti in altre zone, fatto commesso in Cassano allo Jonio e territori limitrofi al luglio 2002, e lo ha condannato alla pena di anni sette di reclusione.
2. La Corte territoriale ha in premessa ricordato che la Corte di cassazione, con sentenza del 14 dicembre 2018, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annullò la sentenza di appello che, in conformità a quella di primo grado, aveva affermato l'esistenza del divieto di bis in idem in relazione al cd. processo Tamburo, celebrato dinnanzi al Tribunale di Cosenza e conclusosi con l'assoluzione di Francesco Abbruzzese. Ha quindi osservato che quanto rilevato sin dalla sentenza di annullamento rende manifestamente infondata la pretesa di applicazione della regola del ne bis in idem.
Nel processo cd. Tamburo si è irrevocabilmente accertato che il gruppo criminale oggetto di quel processo non vide mai la partecipazione di Francesco Abbruzzese e ciò per volere del capo di quel sodalizio, Ettore Lanzino. Tale gruppo associativo era diverso da quello oggetto del presente procedimento: operava sul territorio cosentino ai fine di attuare uno specifico programma delittuoso che prevedeva l'infiltrazione delle cosche mafiose cd. degli italiani, capeggiae da Ettore Lanzino nel sistema dei pubblici appalti aggiudicati per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria.
Nel presente procedimento, invece, si discute di una consorteria mafiosa nata sul finire degli anni 'novanta' del secolo scorso nel territorio di Cassano allo Jonio grazie ad un accordo tra il gruppo degli zingari di Cassano, capeggiati da Francesco Abbruzzese, e i fratelli Edoardo e Damiano Pepe. Tra le due associazioni è palese la diversità strutturale, territoriale, soggettiva e oggetti: del reato non è mai emersa nei distinti procedimenti alcuna interferenza.
3. La Corte di appello ha quindi rilevato che sono plurime le sentenze, acquisite agli atti, che hanno riconosciuto e consacrato l'esistenza e l'operatività, negli anni indicati in imputazione, dell'associazione mafiosa denominata "locale di Cassano" e che hanno delineato in maniera certa, sempre per quel periodo, il ruolo di capo e promotore in seno alla medesima associazione dell'imputato. Altre ancora hanno poi una valenza dimostrativa ancora superiore, avendo accertato in via definitiva la commissione da parte di Francesco Abbruzzese di cruenti fatti e omicidi, deliberati e posti in essere in attuazione dei programmi associativi del locale di Cassano.
A questo materiale si aggiungono i risultati delle operazioni di intercettazione da cui si trae in maniera chiara la posizione apicale dell'imputato, esplicitamente e univocamente evocato come partecipe qualificato dell'associazione. Infine, il quadro probatorio è rafforzato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Pasquale Perciaccante, Carmine Alfano e Vincenzo Curato, la cui credibilità è indubbia. Si tratta di dichiarazioni accusatorie intrinsecamente credibili e reciprocamente riscontrate, che hanno riconosciuto in Francesco Abbruzzese il capo del locale di Cassano, ricostruendo al contempo alcuni specifici fatti, anche omicidi, che hanno trovando definitiva conferma.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Francesco Abbruzzese, che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di omessa rilevazione del divieto del bis in idem in relazione alla imputazione oggetto del processo cd. Tamburo, definito con assoluzione del ricorrente. Quel che rileva, ai fini dell'apprezzamento della identità o meno, dei fatti, è il fatto storico, ossia le condotte dell'imputato e le conseguenze/legami di esse con l'evento. Se le prime sono le stesse, senza alcun elemento che le arricchisca, ci si trova dinnanzi a un medesimo fatto.
La Corte di appello ha errato nel non rilevare l'identità del fatto perché non si è soffermata sui rilievi difensivi e ha valorizzato la mera difformità di alcuni aspetti dell'imputazione, trascurando il dato dell'oggettiva coincidenza delle condotte attribuite al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha recepito acriticamente tutto quanto accertato nei procedimenti già definiti, le cui sentenze ha utilizzato probatoriamente; ha svolto valutazioni meramente apodittiche sul materiale intercettativo e non ha per nulla approfondito i profili di credibilità e di attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 4.3.
Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla esistenza di precedenti penali, peraltro non commessi precedentemente ai fatti di cui all'odierno procedimento.
5. In vista della precedente udienza del 3 febbraio 2022, poi oggetto di rinvio, il difensore del ricorrente aveva depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui sono state esplicitate, con ricchezza di argomentazioni, le ragioni del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo non è ammissibile. La questione dell'esistenza o meno del divieto del bis in idem è stata già affrontata e definitivamente risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio del 14 dicembre 2018. Con quella pronuncia (n. 12457 del 2019) è stata esclusa la sovrapposizione, ora invece riproposta, tra l'imputazione del presente giudizio e l'imputazione che ha formato oggetto del processo cd. Tamburo. Si è espressamente affermato che di sovrapposizione non può dirsi "non solo per la differente struttura delle due associazioni, ma anche perché, come si è visto, Abbruzzese non era riuscito ad entrare in quella promossa dal gruppo di Cosenza; il riferimento all'associazione di Cassano dello Jonio era soltanto incidentale e serviva per qualificare la figura di Abbruzzese e attribuirgli il "titolo" in base al quale egli chiedeva di collaborare con il gruppo di Cosenza: ma in nessun modo la struttura e le attività criminali dell'associazione di Cassano dello Jonio erano oggetto dell'imputazione".
Si tratta, dunque, di motivo precluso dal chiaro disposto della statuizione di annullamento. In ogni caso, la sentenza ora impugnata ha ben motivato sul punto, spiegando la differenza strutturale tra le due associazioni (fl. 18 ss.).
3. Il secondo motivo è infondato. La sentenza ha fatto riferimento alle altre decisioni che hanno riconosciuto esistenza e operatività della cosca di cui all'imputazione e ne hanno individuato il capo, ritenendolo responsabile di fatti delittuosi gravi e strategici in quanto finalizzati ad assicurare il controllo e il dominio territoriale dell'associazione. Ha passato in rassegna, con specifica attenzione ai momenti ricostruttivi di rilievo, le plurime sentenze, definitive (fl. 28), che hanno trattato dell'esistenza dell'associazione di Cassano e che hanno definito il ruolo di Francesco Abbruzzese per mezzo della commissione di fatti di sangue, deliberati e posti in essere in attuazione del programma associativo.
Ciò ha fatto dando adeguato conto del rilgvo probatorio degli accertamenti (}7 compiuti in altri procedimenti, attraverso un approfondito esame critico del rilevante materiale. Ha poi provveduto all'esame dei risultati delle intercettazioni con ricchezza di argomenti per attestarne la rilevanza. Ha quindi preso in considerazione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Pasquale Perciaccante, Carmine Alfano e Vincenzo Curato, valutandone l'attendibilità e rispondendo ai plurimi rilievi difensivi volti a contestarla (fl. 40 ss.).
4. Il terzo motivo è inammissibile. Con l'atto di appello il ricorrente non ha proposto motivi in punto di diniego delle attenuanti generiche, come si trae dalla lettura della impugnata sentenza nella parte in cui ha riassunto le doglianze di appello (fl. 12 ss.), senza che il ricorrente ne abbia contestato il contenuto. Ne consegue l'inammissibilità del motivo non potendosi far valere nel giudizio di legittimità vizi non dedotti con i motivi di appello.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
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