Sentenza — n. 48700/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco TURIANO, per il tramite del difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 13 luglio 2020, ha autorizzato il detenuto all'acquisto degli stessi generi alimentari previsti al "modello 72" per i detenuti dei circuiti di Alta e Media sicurezza e del pelapatate. Assume il difensore del ricorrente che il Tribunale avrebbe disatteso il reclamo nella parte relativa al divieto di acquistare al "modello 72", per i detenuti sottoposti al regime differenziato, beni diversi dai cibi ivi contemplati, sull'erroneo presupposto della omessa deduzione di tale doglianza in sede di reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza; viceversa, con memoria integrativa inviata al suddetto Magistrato in data 24 giugno 2020, quindi prima dell'udienza di trattazione del 13.7.2020, l'interessato aveva esteso l'originaria richiesta ad ulteriori beni, diversi dai cibi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48700/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Francesco TURIANO, per il tramite del difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 13 luglio 2020, ha autorizzato il detenuto all'acquisto degli stessi generi alimentari previsti al "modello 72" per i detenuti dei circuiti di Alta e Media sicurezza e del pelapatate. Assume il difensore del ricorrente che il Tribunale avrebbe disatteso il reclamo nella parte relativa al divieto di acquistare al "modello 72", per i detenuti sottoposti al regime differenziato, beni diversi dai cibi ivi contemplati, sull'erroneo presupposto della omessa deduzione di tale doglianza in sede di reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza; viceversa, con memoria integrativa inviata al suddetto Magistrato in data 24 giugno 2020, quindi prima dell'udienza di trattazione del 13.7.2020, l'interessato aveva esteso l'originaria richiesta ad ulteriori beni, diversi dai cibi.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Rileva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza ha circoscritto la sua cognizione alla valutazione dell'elenco dei cibi acquistabili al "modello 72" e al pelapatate, affermando che gli altri beni richiesti dal detenuto (riviste, lettori CD, CD musicali, profumo) non erano stati indicati nel reclamo originario al Magistrato di sorveglianza che, pertanto, non si era potuto pronunciare sul punto.
3. Va osservato, in realtà, che il detenuto, successivamente all'istanza iniziale del 10 maggio 2019, in data 24 giugno 2020 (e, quindi, tempestivamente rispetto all'udienza del 13 luglio 20202 avanti al Magistrato di sorveglianza) aveva presentato memoria contenente l'indicazione integrativa di altri beni, specificamente indicati, dei quali aveva chiesto la possibilità di acquisto, lamentando disparità di trattamento con gli altri detenuti. Il reclamante aveva, dunque, esteso l'oggetto della cognizione già davanti al giudice di primo grado.
4. Il Tribunale adìto è, incorso, in definitiva, in un travisamento delle emergenze processuali, determinante vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che va, perciò, annullata. Il giudice del rinvio provvederà a colmare la lacuna motivazionale evidenziata, pronunciandosi sulla richiesta trascurata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estenso