Sentenza — n. 48697/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata 1'11 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha revocato, nei confronti di Ait Said Chaimaa, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ripristinando la pena inflitta. L'ente presso il quale la misura doveva essere eseguita aveva comunicato che il programma di lavoro di pubblica utilità non era stato svolto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48697/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla revoca della sanzione, con ripristino della pena sostituita, la giurisprudenza ha precisato che ne costituisce presupposto necessario l'iniziativa del pubblico ministero, organo incaricato di promuovere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna (Sez. 1, n. 15861 de/ 17/09/2020, D'ANIELLO, Rv. 281189). Sul punto, l'ordinanza impugnata non ha dato contezza della ricorrenza di detto presupposto, di tal che la motivazione risulta assente sul presupposto legale del provvedimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AIT SAID CHAIMAA nato il 15/01/1988 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata 1'11 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha revocato, nei confronti di Ait Said Chaimaa, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ripristinando la pena inflitta. L'ente presso il quale la misura doveva essere eseguita aveva comunicato che il programma di lavoro di pubblica utilità non era stato svolto.
2. Il difensore di Ait Said Chaimaa ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione della pena. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto alla condannata non era mai stato dato avviso dell'inizio della misura presso la cooperativa La Locomotiva.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo è fondato e va perciò pronunciato annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
1. Quanto all'omessa declaratoria di estinzione della pena per prescrizione, il primo motivo non è consentito in quanto pone questione (la prescrizione della pena) che non è stata posta al giudice dell'esecuzione, il quale, dunque, non aveva il dovere di pronunciare sul punto.
2. Quanto alla revoca della sanzione, con ripristino della pena sostituita, la giurisprudenza ha precisato che ne costituisce presupposto necessario l'iniziativa del pubblico ministero, organo incaricato di promuovere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna (Sez. 1, n. 15861 de/ 17/09/2020, D'ANIELLO, Rv. 281189). Sul punto, l'ordinanza impugnata non ha dato contezza della ricorrenza di detto presupposto, di tal che la motivazione risulta assente sul presupposto legale del provvedimento.
3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena per nuovo esame della richiesta del pubblico ministero. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a non ripetere la carenza motivazionale censurata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. Così deciso,