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Sentenza — n. 48690/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 17 giugno 2021 il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Procuratore della Repubblica di dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria inflitta a Antonino Enzo Verna con decreto penale 7 febbraio 2011, esecutivo il 7 marzo 2011, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano. L'esecuzione era stata iniziata, come risulta dalla cartella esattoriale notificata al condannato in data 11 luglio 2011. Pronunciando sull'opposizione proposta dal pubblico ministero, il Tribunale ha confermato il rigetto dell'istanza.

Regesto Legislator

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art. 172 cod. pen; Sentenza — n. 48690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. I dati processuali pacifici riguardano la data di irrevocabilità del titolo - decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 7 marzo 2011 - e l'avvenuta notifica, in data 11 luglio 2011, al condannato di cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della pena pecuniaria inflitta. A fronte di tali dati il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che con la notifica della cartella esattoriale l'esecuzione avesse avuto inizio, e che, dunque, il successivo decorso del tempo non fosse rilevante ai fini della prescrizione della pena.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione fiscale piano di esecuzione delle pene differimento dell'esecuzione della pena calcolo del pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 172 cod. pen., sul rilievo che la disciplina della prescrizione della pena non prevede atti interruttivi del decorso del termine, ma solo una diversa decorrenza in casi particolari.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: VERNA ANTONINO ENZO nato a CELANO il 09/11/1946 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 17 giugno 2021 il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Procuratore della Repubblica di dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria inflitta a Antonino Enzo Verna con decreto penale 7 febbraio 2011, esecutivo il 7 marzo 2011, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano. L'esecuzione era stata iniziata, come risulta dalla cartella esattoriale notificata al condannato in data 11 luglio 2011. Pronunciando sull'opposizione proposta dal pubblico ministero, il Tribunale ha confermato il rigetto dell'istanza.

2. Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 172 cod. pen., sul rilievo che la disciplina della prescrizione della pena non prevede atti interruttivi del decorso del termine, ma solo una diversa decorrenza in casi particolari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. I dati processuali pacifici riguardano la data di irrevocabilità del titolo - decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 7 marzo 2011 - e l'avvenuta notifica, in data 11 luglio 2011, al condannato di cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della pena pecuniaria inflitta. A fronte di tali dati il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che con la notifica della cartella esattoriale l'esecuzione avesse avuto inizio, e che, dunque, il successivo decorso del tempo non fosse rilevante ai fini della prescrizione della pena.

Tale. assunto è conforme all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete temp.istiche dell'esecuzione medesima" (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, VITOBELLO, Rv. 279453). Infatti, la normativa che disciplina l'estinzione della pena per prescrizione non prevede l'istituto dell'interruzione del decorso del termine, cui faccia seguito la ripresa del decorso dello stesso, bensì assegna rilievo all'inizio dell'esecuzione, circostanza che, se interviene prima del decorso del termine di prescrizione, esclude che il potere di porre in esecuzione la pena possa venir meno per il decorso del tempo che risulti necessario per la effettiva esecuzione della pena.

Il ricorrente ha sostenuto che dalla disciplina vigente dovrebbe desumersi che "nessun valore di fatto impeditivo può essere riconosciuto alle disposizioni che regolano la materia della materiale esazione del credito pecuniario al punto da determinarne l'inestinguibilità". L'assunto non ha fondamento in quanto assegna rilevanza al momento dell'avvenuta esecuzione della pena, che nel caso di pena pecuniaria coincide con il pagamento della stessa, in contrasto con la ratio dell'istituto che riguarda l'esigenza che l'esecuzione della pena non venga iniziata dopo un certo termine dalla irrevocabilità della sentenza di condanna, con conseguente irrilevanza del momento di avvenuta esecuzione della pena.

Va dunque respinto il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Co