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Sentenza — n. 48688/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48688/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 26 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da Michele Tavassi avverso l'ordinanza depositata il 5 marzo 2019 con la quale lo stesso giudice aveva respinto la richiesta di applicazione dell'indulto. Il beneficio non era applicabile risultando inflitta una condanna a pena superiore ad anni due di reclusione per delitto commesso nel termine di cinque anni dalla legge di indulto e dunque causa di revoca del beneficio. Inoltre, la condanna in relazione alla quale era stata chiesta l'applicazione dell'indulto riguardava delitto (omicidio) aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991.

Regesto Legislator

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art. 7 legge n. 203/1991, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48688/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 50685 de/ 18/09/2019, CASCELLA, Rv. 277917) ha ritenuto ostativa all'applicazione del beneficio. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

Parole chiave

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assassinio qualificato circostanza aggravante tentato omicidio aggravato omicidio su richiesta della vittima omicidio passionale pena di morte

Disposizioni normative citate

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art. 7 legge n. 203/1991
Inoltre, la condanna in relazione alla quale era stata chiesta l'applicazione dell'indulto riguardava delitto (omicidio) aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAVASSI MICHELE nato a NAPOLI il 06/06/1982 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 26 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da Michele Tavassi avverso l'ordinanza depositata il 5 marzo 2019 con la quale lo stesso giudice aveva respinto la richiesta di applicazione dell'indulto. Il beneficio non era applicabile risultando inflitta una condanna a pena superiore ad anni due di reclusione per delitto commesso nel termine di cinque anni dalla legge di indulto e dunque causa di revoca del beneficio. Inoltre, la condanna in relazione alla quale era stata chiesta l'applicazione dell'indulto riguardava delitto (omicidio) aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991.

In particolare, l'aggravante era stata contestata in relazione al connesso delitto in materia di armi ed era stato accertato che l'omicidio era stato commesso con la finalità di agevolare il clan Lauro, a discapito dell'avversario gruppo degli scissionisti, del quale faceva parte il figlio della vittima. Pronunciando in sede di opposizione, il giudice dell'esecuzione ha confermato entrambi i profili ostativi all'applicazione del beneficio, precisando che l'aggravante mafiosa era stata, con riguardo all'omicidio, contestata in fatto e ritenuta in sentenza.

2. Il difensore di Michele Tavassi ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione della legge penale, in quanto era stato ritenuto ostativo, alla richiesta applicazione dell'indulto, il reato per il quale era stata pronunciata la condanna sul rilievo che era stata ritenuta sussistente l'aggravante mafiosa, in realtà non oggetto di contestazione nell'imputazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è generico e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha negato l'applicazione dell'indulto sul rilievo di un duplice ordine di ragioni (la condanna per un reato, commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006, per il quale è stata inflitta pena superiore ad anni due di reclusione e l'ostatività del titolo del reato in relazione al quale viene chiesta l'applicazione dell'indulto), il ricorso denuncia per violazione di legge il giudizio sull'ostatività del titolo di reato - ritenendo non contestata l'aggravante mafiosa -, senza dedurre alcunchè in relazione alla sussistenza di una causa di revoca dell'indulto, fattispecie che la giurisprudenza ( Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, Jouini, Rv. 246842;

Sez. 1, n. 50685 de/ 18/09/2019, CASCELLA, Rv. 277917) ha ritenuto ostativa all'applicazione del beneficio. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.