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Sentenza — n. 48683/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48683/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48683/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 15 dicembre 2020 il Tribunale di Messina ha dichiarato Santo Giorgianni colpevole di porto senza giustificato motivo di palanchino, oggetto atto all'offesa, fatto commesso 1'11 febbraio 2018, condannandolo alla pena di C 1.000 di ammenda. Ad un controllo su strada in orario notturno, i carabinieri avevano accertato che a bordo dell'auto condotta dall'imputato, occultato sotto il sedile, vi era un palanchino in ferro lungo cm.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Elementi univocamente significativi dell'assenza di dolo. Con il secondo motivo viene censurata la commisurazione della pena, eccessiva, e il diniego della sospensione condizionale della pena. Con il terzo motivo si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., da riconoscere "per il ruolo dell'imputato, la necessarietà della sua presenza e il danno effettivamente causato". Con il quarto motivo viene chiesta la rinnovazione dell'istruttoria al fine di assumere la testimonianza di Pietro Borgia in relazione all'accertamento del soggetto proprietario dell'auto.

Parole chiave

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pegno mobiliare oggetto pericoloso porto abusivo di armi furto di lieve entità sequestro del veicolo reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., da riconoscere "per il ruolo dell'imputato, la necessarietà della sua presenza e il danno effettivamente causato".
art. 616 cod. proc. pen
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . GIORGIANNI SANTO nato a MESSINA il 02/04/1993 avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI -- che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. LiA4I5

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 dicembre 2020 il Tribunale di Messina ha dichiarato Santo Giorgianni colpevole di porto senza giustificato motivo di palanchino, oggetto atto all'offesa, fatto commesso 1'11 febbraio 2018, condannandolo alla pena di C 1.000 di ammenda. Ad un controllo su strada in orario notturno, i carabinieri avevano accertato che a bordo dell'auto condotta dall'imputato, occultato sotto il sedile, vi era un palanchino in ferro lungo cm.

44. L'imputato, né nell'immediatezza, né a dibattimento, aveva dato giustificazione del fatto.

2. Il difensore di Santo Giorgianni ha presentato atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge, in relazione al giudizio sull'elemento soggettivo del reato. L'istruttoria non aveva chiarito se l'auto fosse di proprietà dell'imputato ovvero se fosse stata a lui data in prestito, né se fosse in suo uso abituale ovvero occasionale. Il palanchino non era occultato, ma fu trovato facilmente. L'imputato si era fermato al controllo senza problemi ed aveva collaborato senza alterarsi.

Elementi univocamente significativi dell'assenza di dolo. Con il secondo motivo viene censurata la commisurazione della pena, eccessiva, e il diniego della sospensione condizionale della pena. Con il terzo motivo si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., da riconoscere "per il ruolo dell'imputato, la necessarietà della sua presenza e il danno effettivamente causato". Con il quarto motivo viene chiesta la rinnovazione dell'istruttoria al fine di assumere la testimonianza di Pietro Borgia in relazione all'accertamento del soggetto proprietario dell'auto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

1. Con riguardo al giudizio di penale responsabilità, il primo e quarto motivo, da valutare congiuntamente, denunciano l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non risultando accertato se l'imputato fosse proprietario dell'auto a bordo della quale era stato rinvenuto il palanchino, punto della decisione rispetto al quale viene chiesta la rinnovazione dell'istruttoria, né emergendo, dal contesto dell'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria, elementi significativi della consapevolezza del fatto. I motivi hanno contenuto di merito.

A fronte dell'accertamento, in termini incontestati, del fatto che l'imputato trasportasse a bordo dell'auto che guidava un palanchino in ferro e dell'assenza, da parte dell'imputato stesso, di una spiegazione di siffatta circostanza, la difesa ha contrapposto una alternativa lettura dei dati disponibili, valorizzando un dato neutro - se l'auto fosse o meno di proprietà dell'imputato - e circostanze - la facile reperibilità del palanchino, il contegno "tranquillo", l'atteggiamento collaborativo - che il primo giudice ha già considerato laddove ha evidenziato che l'imputato nemmeno nell'immediatezza aveva dato spiegazione del trasporto del palanchino.

I motivi, dunque, si risolvono nella sollecitazione al collegio di una nuova, e non consentita, valutazione del merito.

2. La sentenza impugnata ha motivato il diniego della causa di non punibilità sul rilievo dell'entità del pericolo per l'ordine pubblico desumibile dalla volontaria condotta di porto di un palanchino in ferro. La difesa, con il terzo motivo, vi ha contrapposto, con una impostazione ancora propria di un giudizio di merito, la considerazione di un ruolo marginale dell'imputato e dell'assenza di dolo e di danno. Il motivo, dunque, si pone al di là dei limiti entro i quali è consentito il sindacato motivazionale nel giudizio di legittimità.

3. La sentenza impugnata, riconosciuta l'attenuante speciale e le attenuanti generiche, ha commisurato la pena in misura assai prossima al minimo edittale, commisurazione che la difesa ha ritenuto "sproporzionata" "sia in relazione alla portata dei fatti ... sia in relazione al contesto ...".Argomentazione attinente al merito e generica, in quanto non si confronta con la oggettiva prossimità della pena al minimo edittale e non argomenta una specifica critica in relazione all'onere motivazionale sul punto.

4. Il ricorso, infine, ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena, ma la deduzione è generica, in quanto non viene prospettato che la difesa avesse, sul punto, formulato una specifica richiesta al primo giudice, sì da far sorgere il relativo onere motivazionale.

5. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore