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Sentenza — n. 48575/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48575/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48575/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 4 gennaio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Foggia dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse del detenuto in espiazione pena Mario Muccilli, tendente ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare. La declaratoria era ricondotta al rilievo che la pena in espiazione era stata inflitta per un reato ostativo, in quanto contemplato dall'art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48575/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria era ricondotta al rilievo che la pena in espiazione era stata inflitta per un reato ostativo, in quanto contemplato dall'art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

Parole chiave

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reati violenti delitto caso poco grave atto sessuale con un detenuto reati sessuali contro fanciulli vie di fatto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUCCILLI MARIO nato a ASCOLI SATRIANO il 23/12/1970 avverso l'ordinanza del 04/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di FOGGIAudita la re zione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/se tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 4 gennaio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Foggia dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse del detenuto in espiazione pena Mario Muccilli, tendente ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare. La declaratoria era ricondotta al rilievo che la pena in espiazione era stata inflitta per un reato ostativo, in quanto contemplato dall'art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sostenendo che il reato di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., per il quale è stata inflitta la pena in espiazione, non rientra fra quelli previsti dall'art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva l'incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza di Foggia, perché la detenzione domiciliare rientra fra le materie rimesse alla competenza dei tribunali di sorveglianza dall'art. 70 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

2. In conclusione, data la rilevata incompetenza funzionale l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti, per il prosieguo, al Tribunale di sorveglianza di Bari. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, 30 giugn