Sentenza — n. 48574/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon provvedimento deliberato il 2 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Peppino Fanti, detenuto in espiazione di pena. La difesa di Peppino Fanti ha proposto ricorso per cassazione, con atto datato 14 febbraio 2002 in cui deduce violazioni di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48574/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FANTI PEPPINO nato a NUORO il 20/12/1970 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/se ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Kate Tassone, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con provvedimento deliberato il 2 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Peppino Fanti, detenuto in espiazione di pena.
2. La difesa di Peppino Fanti ha proposto ricorso per cassazione, con atto datato 14 febbraio 2002 in cui deduce violazioni di legge.
3. Questo Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto dalle informazioni pervenute, a cura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, emerge che, a seguito di concessione di giorni quarantacinque di liberazione anticipata, l'interessato è stato scarcerato in forza di ordinanza del 10 maggio 2022, per espiazione pena.
4. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 30 giu