Sentenza — n. 48067/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, all'esito dell'udienza camerale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., rigettava le istanze di misura alternativa alla detenzione, avanzate da Emanuele Gorini, in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa dal competente Pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48067/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato Sicilia è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815-01; Sez. 1, n. 12059 del 04/03/2015, Schiavone, Rv. 263183-01; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184- 01), nel procedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno soltanto dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente, o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., resta sanata in base all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gonfi Emanuele, nato a Viterbo il 03/03/1983 avverso l'ordinanza del 04/05/2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, all'esito dell'udienza camerale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., rigettava le istanze di misura alternativa alla detenzione, avanzate da Emanuele Gorini, in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa dal competente Pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
2. Ricorre per cassazione, nell'interesse di Gorini, l'avvocato Remigio Sicilia, deducendo violazione della legge processuale. Al medesimo avvocato Sicilia, codifensore del condannato, non sarebbe stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di sorveglianza, e da ciò deriverebbe la nullità dell'udienza stessa e del provvedimento conseguentemente deliberato.
3. Ricorre altresì per cassazione, sempre nell'interesse di Goríní, l'avvocato Franco Taurchini, denunciando un vizio processuale ulteriore. Pur avendo il medesimo avvocato Taurchini presentato, in vista dell'udienza camerale, tempestiva e documentata istanza di rinvio della trattazione per legittimo impedimento difensivo, da concomitante impegno professionale, il Tribunale avrebbe deciso di procedere oltre, semplicemente affermando l'irrilevanza di un impedimento siffatto nel procedimento di sorveglianza. L'affermazione sarebbe errata e il procedimento sarebbe nullo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato Sicilia è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815-01; Sez. 1, n. 12059 del 04/03/2015, Schiavone, Rv. 263183-01; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184- 01), nel procedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno soltanto dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente, o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., resta sanata in base all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Il principio vale anche rispetto al procedimento di sorveglianza. In quello celebrato a carico di Gorini nessuna eccezione del genere fu avanzata dal difensore legittimamente presente in udienza, sicché la deduzione della nullità è da considerare allo stato preclusa.2. L'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato Taurchini è viceversa fondato, avendo questa Corte da tempo rivisto il suo iniziale diverso orientamento, giungendo ad affermare, in un'ottica di rafforzata salvaguardia delle prerogative di difesa, che la previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si debba applicare anche nel procedimento di sorveglianza, con la conseguenza che l'impedimento del difensore, ascrivibile a qualunque legittima causa, ritualmente comprovata, andrà a costituire ragione di rinvio dell'udienza; ragione che, se semplicemente ignorata, dà luogo alla nullità di quest'ultima (ex pluribus, Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163-01;
Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284-01; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191-01; Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala, 7/07/2020, Rv. 279460-01; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310-01). E non vi è dubbio che, con riguardo ad addotto legittimo impedimento difensivo a comparire del difensore (nel caso in esame, l'unico effettivamente avvisato), l'omessa valutazione della corrispondente istanza di rinvio dell'udienza ricada in tale fattispecie di nullità che, determinando il difetto di assistenza dell'imputato, deve qualificarsi come assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483-01).
3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale