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Sentenza — n. 48064/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VELLUCCI GIUSEPPE nato a MONDRAGONE il 21/07/1962 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/~ike le conclusioni del PG (:) \, 4.9L \,CU\1\a • Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giuseppe Vellucci di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna, in particolare tra il reato associativo di tipo mafioso, quale componente del sodalizio facente capo ad Augusto La Torre, alcuni fatti estorsivi, con lo stesso già posti in continuazione in sede di giudizio di cognizione, e quelli commessi ai danni di Carmine Falace.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Parole chiave

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appartenenza a una banda tentata estorsione riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo crimine organizzato corruzione nell'esecuzione forzata favoreggiamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VELLUCCI GIUSEPPE nato a MONDRAGONE il 21/07/1962 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/~ike le conclusioni del PG (:) \, 4.9L \,CU\1\a • Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giuseppe Vellucci di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna, in particolare tra il reato associativo di tipo mafioso, quale componente del sodalizio facente capo ad Augusto La Torre, alcuni fatti estorsivi, con lo stesso già posti in continuazione in sede di giudizio di cognizione, e quelli commessi ai danni di Carmine Falace.

La Corte di appello ha ricordato che in relazione ai fatti estorsivi ai danni di Carmine Falace fu esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 perché quei fatti non poterono essere ricondotti al sodalizio criminoso. Da qui l'impossibilità di inscrivere i fatti estorsivi in danno di Falace, commessi nel dicembre 2005 e nel gennaio 2006, nel novero del programma del clan criminale. Peraltro, in sede di cognizione è stato escluso che al momento dei fatti estorsivi fosse formato e operante il sodalizio che, in seguito dello sfaldamento del gruppo di Augusto La Torre, ne prese il posto sotto la direzione di Angelo Gagliardi.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giuseppe Vellucci, che ha dedotto difetto di motivazione. I reati di estorsione in danno di Carmine Falace degli anni 2005 e 2006 già posti in continuazione tra loro, di cui alla sentenza n. 5676/09 della Corte di appello di Napoli, costituirono parte integrante di uno stesso programma criminoso, deliberato da Giuseppe Vellucci nelle sue linee essenziali quale componente della struttura associativa denominata clan La Torre, reato per il quale è stato condannato con sentenze irrevocabili con contestazione fin dall'anno 2006. Si consideri a tal proposito quando affermato dai collaboratori di giustizia Giuseppe Perfetto e Vincenzo Palumbo, secondo cui il ricorrente era già affiliato al gruppo sin dal 2003, oltre al fatto che l'estorsione fu commessa con la minaccia che il denaro sarebbe servito a pagare "gli avvocati per i carcerati".

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello, sulla base della considerazione dei contenuti delle sentenze di condanna, ha rilevato l'impossibilità di collocare la vicenda estorsiva ai danni di Carmine Falace nell'ambito della operatività della compagine associativa di cui fece parte il ricorrente, anche e soprattutto perché al momento di commissione delle estorsioni il clan Gagliardi non era stato formato e non era dunque operativo. Se pure il fatto estorsivo fosse stato qualificato dall'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, e così non è stato, ciò non avrebbe consegnato un dato dirimente ai fini del riconoscimento della continuazione perché quel che occorrerebbe dimostrare, e sul punto il ricorso nulla di significativo ha addotto, è che al momento di commissione del primo reato il secondo fosse già programmato nelle sue linee essenziali.

3. A fronte delle logiche e compiute argomentazioni dell'ordinanza impugnata, il ricorso si è limitato a proporre una diversa valutazione del merito delle vicende. Esso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process