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Sentenza — n. 48062/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48062/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48062/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 22 luglio 2021 il Giudice di Pace di Ravenna ha dichiarato Mohamed Ali Ben Masbh colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis divo n. 286/1998, commessa in Ravenna il 26 settembre 2019, condannandolo alla pena di C 5.000 di ammenda. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. risultando che l'imputato non avesse avuto conoscenza del processo. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge, essendo stata omessa la verifica se l'imputato avesse fatto ingresso in Italia per motivi di turismo o di studio.

Regesto Legislator

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art. 420-quater cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 48062/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è fondato. Il primo giudice, rilevato che l'imputato, non comparso, era domiciliato presso il difensore di ufficio, ha proceduto nell'assenza dell'imputato. La dichiarazione di assenza, peraltro, risulta essere stata pronunciata in violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con conseguente nullità del giudizio e della sentenza di primo grado. Invero, la giurisprudenza ha precisato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non costituisce uno dei presupposti legali che consentono, ai sensi del comma secondo dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la dichiarazione di assenza dell'imputato che sia non comparso in udienza né abbia dichiarato di rinunciare a comparire.

Parole chiave

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soggiorno illegale allontanamento in diritto degli stranieri domanda d'asilo di cittadino albanese revoca del permesso di dimora infrazioni alla legge sugli stranieri allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 420-quater cod. proc. pen
Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen.
art. 420-bis cod. proc. pen
La dichiarazione di assenza, peraltro, risulta essere stata pronunciata in violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con conseguente nullità del giudizio e della sentenza di primo grado.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN MASBH MOHAMED ALI' (CUI 05LY81G) nato il 29/09/1996 avverso la sentenza del 22/07/2021 del GIUDICE DI PACE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato VICHI GIANLUCA del foro di RAVENNA in difesa di BEN MASBH MOHAMED ALI' (CUI 05LY81G), che conclude riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 22 luglio 2021 il Giudice di Pace di Ravenna ha dichiarato Mohamed Ali Ben Masbh colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis divo n. 286/1998, commessa in Ravenna il 26 settembre 2019, condannandolo alla pena di C 5.000 di ammenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. risultando che l'imputato non avesse avuto conoscenza del processo. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge, essendo stata omessa la verifica se l'imputato avesse fatto ingresso in Italia per motivi di turismo o di studio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il primo giudice, rilevato che l'imputato, non comparso, era domiciliato presso il difensore di ufficio, ha proceduto nell'assenza dell'imputato. La dichiarazione di assenza, peraltro, risulta essere stata pronunciata in violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con conseguente nullità del giudizio e della sentenza di primo grado. Invero, la giurisprudenza ha precisato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non costituisce uno dei presupposti legali che consentono, ai sensi del comma secondo dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la dichiarazione di assenza dell'imputato che sia non comparso in udienza né abbia dichiarato di rinunciare a comparire.

In particolare, si è affermato che "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa" (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, ISMAIL,Rv, 279420;Sez. 5 , n. 37185 del 01/07/2019, DELLA TORRE, Rv. 277339; Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, GEORGIEVA, Rv. 281315; Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, BELAY, Rv. 283264).

5. Va, dunque, pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ravenna, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio deve procedere a rinnovata e rituale citazione dell'imputato, applicando il principio di diritto affermato al superiore punto 4. Il secondo motivo di ricorso, attinente al merito del giudizio, rimane assorbito e il relativo tema non è precluso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ravenna, in diversa persona fisica.