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Sentenza — n. 48061/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls first-instance conviction for failure to translate indictment into defendant's known language, ruling procedural nullity not cured by prior notice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the first-instance conviction for failure to translate the indictment into the defendant's known language, deeming the procedural nullity not cured by prior notice. Although the defendant had been informed of the alleged violation via a translated residence election record, the Court held that the indictment serves distinct functions of accusation formulation and initiating adversarial proceedings that the residence record does not fulfill. Consequently, the judgment was quashed and remitted for a new trial with a properly translated citation.

Regesto Legislator

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Art. 143 cod. proc. pen.; Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.: The failure to translate the indictment into the defendant's known language constitutes a general intermediate nullity that cannot be cured by prior knowledge of the alleged facts through other documents, as the indictment uniquely initiates the adversarial process.

Parole chiave

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indictment translation procedural nullity foreign defendant rights adversarial proceedings cassation annulment legal notice Italian criminal procedure difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 143 cod. proc. pen.
Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'omessa traduzione in lingua araba del decreto di citazione a giudizio.
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Si deve poi aggiungere che la giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che l'obbligo di traduzione del decreto di citazione destinato all'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante, a pena di nullità ex art. 178, lett.
d.lvo n. 286/1998
10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata in Ravenna il 6 settembre 2018, condannandolo alla pena di € 3.500 di ammenda.
art. 143 cod. proc. pen
Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
pen.)" (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, ALI
opera anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, ALI, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAMDI FAICAL (CUI 049P2YN) nato il 29/12/1988 avverso la sentenza del 20/02/2020 del GIUDICE DI PACE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Giudice di Pace perché, previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con trascrizione del relativo decreto in una lingua a lui nota, provveda all'ulteriore corso del giudizio. udito il difensore E' presente l'avvocato VICHI GIANLUCA del foro di RAVENNA in difesa di HAMDI FAICAL (CUI 049P2YN) che conclude riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 20 febbraio 2020 il Giudice di Pace di Ravenna ha dichiarato Faical Hanndi colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata in Ravenna il 6 settembre 2018, condannandolo alla pena di € 3.500 di ammenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'omessa traduzione in lingua araba del decreto di citazione a giudizio. L'imputato, cittadino extracomunitario, aveva dichiarato di non comprendere la lingua italiana, ma il decreto di citazione non era stato tradotto in lingua araba né in altra lingua conosciuta dall'imputato; la difesa aveva, all'udienza del 26 settembre 2019, eccepito la nullità della citazione a giudizio, ma il primo giudice aveva respinto l'eccezione sul rilievo che l'imputato avesse, al momento dell'elezione di domicilio, il cui verbale era stato tradotto in lingua araba, conosciuto l'imputazione. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge essendo stata omessa la verifica se l'imputato avesse fatto ingresso in Italia per motivi di turismo o di studio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, consentito anche in questa sede trattandosi della verifica dei presupposti di eccezione processuale, risulta che il decreto di citazione a giudizio non è stato tradotto in lingua nota all'imputato, soggetto straniero che aveva dichiarato di non conoscere né comprendere la lingua italiana. La relativa eccezione di nullità, proposta dal difensore dell'imputato, era stata respinta dal primo giudice sul rilievo che la violazione processuale non aveva pregiudicato il diritto di difesa essendo già nota all'imputato la fattispecie ascritta, indicata, quanto alla norma di legge violata, nel verbale di elezione di domicilio, tradotto in lingua nota allo straniero.

E' consolidato il principio secondo il quale "La mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen. come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.)" (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259). Nel caso in esame, a fronte della tempestiva eccezione, il primo giudice ha ritenuto che la nullità fosse sanata, in quanto l'imputato avrebbe già avuto contezza, tramite il verbale di elezione di domicilio, della contestazione elevata nei suoi confronti.

Il rilievo, come dedotto dal ricorrente, è infondato, in quanto il decreto di citazione a giudizio, non solo, ha contenuto di formulazione dell'imputazione e di manifestazione dell'esercizio dell'azione penale, ma anche di instaurazione del contraddittorio, mediante la citazione della parte per la comparizione davanti al giudice. Funzioni che non sono assicurate dal verbale di elezione di dorncilio, che contiene unicamente l'indicazione della norma violata, non equiparabile alla contestazione dell'accusa. Si deve poi aggiungere che la giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che l'obbligo di traduzione del decreto di citazione destinato all'imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, ALI, Rv. 283355).

5. Va, dunque, pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ravenna, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio deve procedere a rinnovata e rituale citazione dell'imputato, applicando il principio di diritto affermato al superiore punto 4. Il secondo motivo di ricorso, attinente al merito del giudizio, rimane assorbito e il relativo tema non è precluso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a pace di Ravenna, in