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Sentenza — n. 48060/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48060/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 15 dicembre 2021 il Giudice di pace di Como ha dichiarato Hamdi Arous colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata in Como il 30 luglio 2020, condannandolo alla pena di € 5.000 di ammenda. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 10-bis, comma 2, d.lvo n. 286/1998, sul rilievo gli imputati, fermati in territorio svizzero, erano, a tutto concedere, in uscita dal territorio nazionale, e dunque era integrata la speciale causa di non punibilità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48060/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata in Como il 30 luglio 2020, condannandolo alla pena di € 5.000 di ammenda. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 10-bis, comma 2, d.lvo n. 286/1998, sul rilievo gli imputati, fermati in territorio svizzero, erano, a tutto concedere, in uscita dal territorio nazionale, e dunque era integrata la speciale causa di non punibilità.

Parole chiave

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uscita illegale dal paese carcerazione in diritto degli stranieri allontanamento divieto di entrata e di transito rischio di soggiorno illegale legge sugli stranieri
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMOnel procedimento a carico di: AROUS HAMDI (C.U.I. 060LSDM) nato il 06/02/1995 avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIUDICE DI PACE di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ph'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 15 dicembre 2021 il Giudice di pace di Como ha dichiarato Hamdi Arous colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata in Como il 30 luglio 2020, condannandolo alla pena di € 5.000 di ammenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 10-bis, comma 2, d.lvo n. 286/1998, sul rilievo gli imputati, fermati in territorio svizzero, erano, a tutto concedere, in uscita dal territorio nazionale, e dunque era integrata la speciale causa di non punibilità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. Il difensore ha depositato memoria.

4. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Il primo giudice, a fronte di imputazione che contestava l'ingresso e il trattenimento illegali sul territorio nazionale, fatti accertati in località Ponte Chiasso, si è limitato a richiamare l'annotazione dell'attività della polizia giudiziaria senza dar contezza di quanto accertato e senza confrontarsi con l'ipotesi, desumibile dalla località dell'accertamento, secondo la quale l'imputato fosse soggetto controllato dalla polizia di frontiera mentre era in transito dall'Italia alla Svizzera. La motivazione della sentenza risulta dunque apparente quanto alla descrizione degli accertamenti compiuti e assente quanto alla verifica della non ricorrenza della causa di non punibilità prevista dal comma secondo della norma incriminatrice.

5. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve rinnovare il giudizio evitando, nella motivazione della decisione, le carenze censurate al superiore punto 4.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona fisica. Così de