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Sentenza — n. 48020/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls surveillance court order for misinterpreting parole request as probation instead of home detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the L'Aquila surveillance court's order denying Koxha Van parole, ruling the lower court misidentified the applicant's request. The applicant sought home detention, not probation, yet the court applied probation-specific criteria regarding the lack of psychological profile due to recent incarceration. The supreme court held that these distinct measures require separate evaluations, mandating a new review focused solely on home detention prerequisites.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.s.; Art. 177 c.p.s.: When a surveillance court misinterprets a detainee's request for home detention as a request for probation, the resulting denial based on probation criteria is legally flawed and requires a new evaluation specifically addressing the distinct requirements for home detention.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian parole system home detention measure probation misinterpretation surveillance court error sentencing alternatives revoca del permesso di dimora permesso di domicilio verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 176 c.p.s.
Art. 177 c.p.s.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOXHA VAN nato il 19/02/1983 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Marilia Di Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso t

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Koxha Van, condannato alla pena di anni due, mesi uno e giorni uno di reclusione per reati legati al commercio di sostanze stupefacenti, con fine pena fissata al 15/3/2024. Il Tribunale osservava che il richiedente era entrato in istituto da poco tempo, cosicché non era stato possibile elaborarne il profilo personologico; era necessario verificare la revisione critica rispetto ai reati commessi e applicare il principio di gradualità, cosicché la misura richiesta appariva prematura, risultando opportuno un trattamento intramurario e un'applicazione dei permessi premio.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Koxha Van, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea che, diversamente da quanto affermato dall'ordinanza, il condannato aveva chiesto di essere ammesso alla detenzione domiciliare e non all'affidamento in prova al servizio sociale; si trattava di richiesta ammissibile in quanto l'espiazione in carcere aveva ridotto la pena residua sotto il limite di due anni di reclusione; inoltre, Koxha poteva beneficiare dell'accoglienza del fratello, regolarmente residente in Italia. Di conseguenza, rispetto alla richiesta avanzata si riscontrava la mancanza di motivazione.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Sorveglianza ha travisato la domanda di misura alternativa avanzata dal detenuto, ritenendo che egli avesse chiesto di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, mentre, al contrario, la richiesta era relativa all'applicazione della misura della detenzione domiciliare. I presupposti per l'applicazione delle due misure alternative sono senza dubbio differenti, atteso che la detenzione domiciliare garantisce una maggiore limitazione della libertà del condannato e una maggiore facilità di un suo controllo da parte della polizia giudiziaria. La motivazione addotta per respingere la (non presentata) richiesta di affidamento in prova, quindi, non può essere traslata sulla diversa misura; occorre, di conseguenza, una nuova valutazione concentrata sulla verifica dei presupposti necessari per la detenzione domiciliare,

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 30 novembre 2022 Il Consigliere estens