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Sentenza — n. 48015/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48015/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48015/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 13/1/2022 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Damiano Esposito di declara- toria di non esecutività della sentenza del 23/9/2019 per non essere stato noti- ficato l'estratto contumaciale all'imputato, illegittimamente dichiarato assente nel giudizio di appello. Rilevato che l'Esposito doveva considerarsi invece contumace nel processo di secondo grado, sicché gli sarebbe spettata la notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., si è illustrato che - a seguito dell'abolizione della facoltà di ricorso personale dell'imputato in cassazione, conseguente alla modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. attuata con Legge n. 103 del 2017 - Esposito non sarebbe stato danneggiato dall'omissione di tale notifica, in quanto il ricorso di legittimità era stato comunque proposto dal difensore di fiducia, esitando nella declaratoria di inammissibilità del medesimo.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 607 cod. proc. pen, art. 548 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Margareth Amitrano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 548, 670 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che l'abolizione del ricorso personale dell'imputato in sede di legittimità non corrisponde all'abolizione del suo diritto autonomo di impugnazione, previsto dall'art. 607 cod. proc. pen., benché da esercitarsi con il ministero del difensore iscritto nell'apposito albo, come è stato affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017.

Parole chiave

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sentenza contumaciale assenza ingiustificata revoca dell'esecutore testamentario domanda tardiva di ricusazione deposizione inattendibile omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
pen., si è illustrato che - a seguito dell'abolizione della facoltà di ricorso personale dell'imputato in cassazione, conseguente alla modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 607 cod. proc. pen
In tal senso è da intendersi l'art. 607 cod. proc. pen., norma che prevede "il ricorso dell'imputato" in termini di legittimazione all'impugnazione, ma da esercitarsi tramite la necessaria opera del difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
art. 548 cod. proc. pen
Deve quindi ritenersi che, poiché l'esercizio del potere di impugnazione risulta già esercitato dal difensore di fiducia, l'adempimento prescritto dall'art. 548 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, alle quali si intende dare continuità, discende il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DAMIANO, nato a ROMA il 13/12/1972 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/1/2022 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Damiano Esposito di declara- toria di non esecutività della sentenza del 23/9/2019 per non essere stato noti- ficato l'estratto contumaciale all'imputato, illegittimamente dichiarato assente nel giudizio di appello. Rilevato che l'Esposito doveva considerarsi invece contumace nel processo di secondo grado, sicché gli sarebbe spettata la notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., si è illustrato che - a seguito dell'abolizione della facoltà di ricorso personale dell'imputato in cassazione, conseguente alla modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. attuata con Legge n. 103 del 2017 - Esposito non sarebbe stato danneggiato dall'omissione di tale notifica, in quanto il ricorso di legittimità era stato comunque proposto dal difensore di fiducia, esitando nella declaratoria di inammissibilità del medesimo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Margareth Amitrano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 548, 670 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che l'abolizione del ricorso personale dell'imputato in sede di legittimità non corrisponde all'abolizione del suo diritto autonomo di impugnazione, previsto dall'art. 607 cod. proc. pen., benché da esercitarsi con il ministero del difensore iscritto nell'apposito albo, come è stato affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017.

Si contesta altresì la presunzione di sicura conoscenza dell'Esposito dell'emissione della sentenza di condanna, fondata sulla proposizione del ricorso da parte del difensore di fiducia e sull'effettività del rapporto professionale che autorizza a ritenere condivisa la decisione di impugnare la sentenza. Invece, la presunzione di conoscenza può legittimamente ritenersi sussistente soltanto nel caso in cui sussista un mandato difensivo conferito mediante procura speciale rilasciata successivamente alla emissione del provvedimento da impugnare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Nell'esame della presente vicenda esecutiva, occorre prendere le mosse dall'intervento legislativo che ha abolito la facoltà di ricorso personale dell'imputato in sede di legittimità, modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ove si prevede che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non possa essere proposto dalla parte personalmente, ma debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nella sentenza del massimo consesso nomofilattico di questa Corte - Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - è stato precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale attualmente si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. In tal senso è da intendersi l'art. 607 cod. proc. pen., norma che prevede "il ricorso dell'imputato" in termini di legittimazione all'impugnazione, ma da esercitarsi tramite la necessaria opera del difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. 1.2.

Va altresì rilevato che, nel caso di specie, il ricorso di legittimità è stato ritualmente proposto dal difensore di fiducia dell'imputato, sia pure con esito negativo. Da tale circostanza discende la logica conseguenza, ritenuta nell'impugnata ordinanza, che - ad onta della irregolare posizione di assente, attribuita all'imputato nel processo di appello, mentre se ne sarebbe dovuta dichiarare la contumacia con conseguente necessità di notificargli l'estratto contumaciale - sia operativa la presunzione di conoscenza della sentenza in capo all'imputato, assistito fiduciariamente fin dal giudizio di secondo grado, del quale aveva ricevuto avviso.

Deve quindi ritenersi che, poiché l'esercizio del potere di impugnazione risulta già esercitato dal difensore di fiducia, l'adempimento prescritto dall'art. 548 cod. proc. pen. risulterebbe privo di effetti, difettando in capo al ricorrente l'interesse a proporre la relativa doglianza. Si ritiene, sul punto, di attenersi al principio, già affermato da questa Corte, per cui «L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391: in motivazione si è specificato che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice di appello affinché provveda all'adempi- mento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato, soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita).

3. Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, alle quali si intende dare continuità, discende il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno