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Sentenza — n. 47999/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47999/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47999/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5/2/2021 la Corte di appello di Lecce ha respinto la richiesta di revisione - ai sensi dell'art. 630, lett. a) cod. proc. pen. - della sentenza del GUP del Tribunale di Trani in data 3/4/2012, irrevocabile il 23/11/2013, che aveva condannato Davide Caggianelli alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il delitto di tentato omicidio aggravato e per la contravvenzione ex art. 703 cod. pen., commessi a Bisceglie nel 2007. 1.1. La sentenza che si era indicata come inconciliabile con quella di condanna è la sentenza del Tribunale di Trani in data 6/5/2015, definitiva il 12/6/2020, che aveva assolto dal medesimo delitto Alessandro Caggianelli, fratello dell'odierno ricorrente, per non avere commesso il fatto. 1.2. Rilevato che, a termini dell'esegesi di legittimità di questa Corte, per la revisione ex art. 630, lett.

Regesto Legislator

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art. 703 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47999/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Sabino Carpagnano, deducendo viola2:ione di legge con riferimento all'art. 630, lett.

Parole chiave

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cognome indagine per omicidio assassinio allegazioni di persecuzione contraddittorie nome proprio protezione del nome

Disposizioni normative citate

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art. 703 cod. pen
- della sentenza del GUP del Tribunale di Trani in data 3/4/2012, irrevocabile il 23/11/2013, che aveva condannato Davide Caggianelli alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il delitto di tentato omicidio aggravato e per la contravvenzione ex art. 703 cod. pen., commessi a Bisceglie nel 2007.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAGGIANELLI DAVIDE, nato a BISCEGLIE il 25/02/1978 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; udito il Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato SABINO CARPAGNANO del foro di TRANI, in difesa di CAGGIANELLI DAVIDE, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/2/2021 la Corte di appello di Lecce ha respinto la richiesta di revisione - ai sensi dell'art. 630, lett.

a) cod. proc. pen. - della sentenza del GUP del Tribunale di Trani in data 3/4/2012, irrevocabile il 23/11/2013, che aveva condannato Davide Caggianelli alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il delitto di tentato omicidio aggravato e per la contravvenzione ex art. 703 cod. pen., commessi a Bisceglie nel 2007. 1.1. La sentenza che si era indicata come inconciliabile con quella di condanna è la sentenza del Tribunale di Trani in data 6/5/2015, definitiva il 12/6/2020, che aveva assolto dal medesimo delitto Alessandro Caggianelli, fratello dell'odierno ricorrente, per non avere commesso il fatto. 1.2. Rilevato che, a termini dell'esegesi di legittimità di questa Corte, per la revisione ex art. 630, lett.

a) cod. proc. pen., il concetto di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile deve intendersi come rivelatore di un errore di fatto, ma non può involgere la valutazione del fatto, eventualmente diversa nelle pronunce in contrasto, la Corte leccese ha passato in rassegna le prove sulle quali si sono fondate entrambe le sentenze, ritenendo che nella specie non si fosse al cospetto di alcun errore di fatto, bensì di una diversa valutazione delle medesime operata nei due processi, ed ha conseguentemente respinto la richiesta di revisione. Tali prove sono indicate nelle dichiarazioni della persona offesa, Michele Di Pierro, e nell'intercettazione ambientale del 31/1/2008 in cui tale Domenico Ferrucci aveva commentato l'agguato al Di Pierro attribuendolo a "Davide e Alessandro".

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Sabino Carpagnano, deducendo viola2:ione di legge con riferimento all'art. 630, lett.

a) cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che il GUP di Trani aveva senz'altro indicato il cognome dei Caggianelli, così individuando "Davide e Alessandro", dando per scontato che tali nominativi dovessero corrispondere appunto ai fratelli Caggianelli, in assenza di altri seri e concreti elementi indiziari che confermassero tale tesi. Nel riportare la motivazione assolutoria della sentenza del Tribunale di Trani in favore di Alessandro Caggianelli, il ricorrente denuncia che l'impugnata sentenza sia incorsa in errore di diritto e di motivazione per non avere colto la inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle pronunce in contrasto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Come ha ben spiegato la Corte di appello, nel caso in esame non vi è alcuna inconciliabilità dei fatti, ricostruiti in maniera identica in entrambe le sentenze. I fatti di causa sono stati ricostruiti secondo quanto emerge:

1) dalle dichiarazioni della persona offesa Michele Di Pierro;

2) dall'intercettazione ambientale in cui Domenico Ferruccio indicava "Alessandro e Davide" quali presunti responsabili del tentato omicidio. La tesi del ricorrente è che il GUP del giudizio abbreviato sia incorso in errore nel riportare le frasi pronunciate da Domenico Ferruccio - captate in un'intercettazione ambientale in data 31/1/2008 a bordo della vettura Ford Fiesta in uso a Bartolomeo Todisco - individuando "Alessandro e Davide" come i fratelli Caggianelli, mentre non vi era stata alcuna indicazione del loro cognome. Si deve specificare che l'indicazione del cognome "Caggianelli" è stata fatta dal GUP proprio come valutazione finale del fatto, fondata su una serie di elementi fattuali e considerazioni giuridiche, compiutamente descritti alle pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza, e non certo direttamente discendente dalla conversazione del Ferruccio captata nella citata intercettazione. 1.2.

Non è quindi ravvisabile alcun errore di fatto costituente la pretesa inconciliabilità invocata a titolo della revisione. Alla Corte della revisione spetta verificare se vi sia stato errore sul fatto, e non sindacare la valutazione del fatto. In tali termini è la costante esegesi di legittimità, alla quale si è correttamente riferita la sentenza in oggetto, laddove si è affermato che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui esso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi (Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928), essendo invece necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 - 02).

Del resto, non è secondario rilevare che nel caso in esame si è proceduto con rito abbreviato, mentre nel caso dell'assoluzione vi è stato giudizio ordinario e nel corso dell'istruttoria dibattimentale la persona offesa non ha inteso riconoscere l'imputato Alessandro Caggianelli. Invero, il diverso criterio di valutazione del materiale probatorio proprio dei due riti è di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (per un'applicazione del principio tra giudizio ordinario e "patteggiamento della pena", vds. Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013, deo. 2014, Tosi, Rv. 258687).2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore (rI