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Sentenza — n. 47758/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47758/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47758/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta formulata nell'interesse di La Vista Stefano, tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma dell'11.4.2019, irrevocabile dal 25.9.2019.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47758/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Cesare Placanica, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa dipendenza dall'assistenza sociale mantenimento della carcerazione preventiva pericolo di reiterazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione criminalità persistente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA VISTA STEFANO nato a ROMA il 28/04/1980 avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta formulata nell'interesse di La Vista Stefano, tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma dell'11.4.2019, irrevocabile dal 25.9.2019.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Cesare Placanica, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., "erronea applicazione della legge penale in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 47 e 47-ter della legge n. 354/75; vizio di motivazione nella forma della carenza, illogicità e contraddittorietà della stessa". Ha, in proposito, sostenuto che il giudizio formulato sulla non cessata pericolosità sociale del condannato sarebbe ancorato a presupposti di fatto erronei: errata individuazione del residuo pena da espiare, indicato nella misura di anni uno, mesi uno e giorni ventotto di reclusione, anziché nella misura di mesi cinque, giorni ventotto di reclusione; ritenuta pendenza a carico del ricorrente di un procedimento penale per i reati di riciclaggio e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, dai quali il predetto era stata assolto in data 5.5.2021; mancanza di documentazione in ordine all'attività lavorativa del condannato, il cui svolgimento era stato, invece, dimostrato attraverso la produzione di fatture; omessa valutazione della regolare condotta tenuta dal ricorrente (il La Vista aveva beneficiato della liberazione anticipata in relazione al periodo sofferto in custodia cautelare; aveva altresì serbato corretto comportamento nel periodo di sottoposizione alla libertà controllata disposta in sostituzione della pena pecuniaria della multa, inflittagli con precedente condanna).

Ha, altresì, sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto di non concedere al ricorrente la misura più contenitiva della detenzione domiciliare.

3. Il procedimento, fissato per l'udienza del 12.7.2022 dinnanzi alla settima sezione penale di questa Corte, è stato rimesso, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., alla prima sezione, non essendo stata ravvisata - anche alla luce delle ulteriori osservazioni difensive, contenute nella memoria depositata il 15.6.2022 - alcuna causa di inammissibilità del ricorso, rilevata in sede di esame preliminare.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.//( E in vero, l'erroneità dei presupposti fattuali su cui si fonda la decisione del Tribunale di sorveglianza, ben evidenziati nel ricorso oggetto del presente scrutinio, ha comportato, a giudizio del Collegio, un evidente vizio motivazionale che dovrà essere colmato in sede di giudizio di rinvio dal medesimo Tribunale, il quale dovrà, alla stregua delle corrette emergenze procedimentali, verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condannato, nonché le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale dello stesso 6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 18 novembre 2022 Il Consiglier