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Ordinanza — n. 47757/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47757/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47757/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26/5/2022, assunta con procedura de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'estinzione dei reati oggetto di tre sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Pamela Fè.

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 568 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47757/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'estinzione dei reati oggetto di tre sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Pamela Fè.

Parole chiave

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esecuzione della pena esclusione del dibattimento pubblico censure procedurali revoca dell'esecutore testamentario ritiro dell'azione giudiziaria revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
pen., il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'estinzione dei reati oggetto di tre sentenze ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen., il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'estinzione dei reati oggetto di tre sentenze ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
667, comma 4, al quale fa rinvio l'art. 676 cod. proc. pen., su istanza della condannata e senza acquisizione del parere del Pubblico ministero, in mancanza di una effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti.
art. 666 cod. proc. pen
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod.
art. 568 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETOnel procedimento a carico di: FE' PAMELA, nata a LATINA il 09/08/1983 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte in cui sono stati dichiarati estinti i reati oggetto della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. del 4 febbraio 2005 del Tribunale di Grosseto, irrevocabile l'8 aprile 2005.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 26/5/2022, assunta con procedura de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'estinzione dei reati oggetto di tre sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Pamela Fè.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Grosseto, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., e quindi chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento.

3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. 3.1. L'ordinanza impugnata ha ad oggetto l'estinzione dei reati a seguito del verificarsi della condizione di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Tale ordinanza è stata deliberata de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, al quale fa rinvio l'art. 676 cod. proc. pen., su istanza della condannata e senza acquisizione del parere del Pubblico ministero, in mancanza di una effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Va pertanto ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sotto- poste all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. 3.2. Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538;

Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice 2 deputato a prendere in esame tutte le questioni e le ìstanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. 3.3.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto.

4. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto. Così deciso il giorno 18 novembre 2