Sentenza — n. 47754/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 20 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava la domanda formulata da Pisano Vincenzo, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della semilibertà, in relazione alla pena residua di cui alla condanna riguardante i delitti di omicidio volontario, porto illegale di armi, violenza privata e danneggiamento, commessi nell'anno 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare o, comunque, per avere illogicamente e contraddittoriamente argomentato, con vizio risultante dal testo della motivazione e, in ogni caso, dalla relazione di sintesi, dalla relazione comportamentale, nonché dalla relazione del gruppo di osservazione. Ha, al riguardo, sostenuto, che, nel caso di specie, sussisterebbero i presupposti, alla stregua del contenuto delle già citate relazioni, per la concessione delle invocate misure alternative, disconosciuti dal Tribunale con motivazione apodittica e, in parte, anche contraddittoria nella parte in cui erano stati richiamati i risultati positivi dell'osservazione penitenziaria.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISANO VINCENZO nato a PRATO il 04/08/1981 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., M. Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali; ,,,
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava la domanda formulata da Pisano Vincenzo, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della semilibertà, in relazione alla pena residua di cui alla condanna riguardante i delitti di omicidio volontario, porto illegale di armi, violenza privata e danneggiamento, commessi nell'anno 2006.
2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Vincenzo Arcangelo, per violazione di legge dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare o, comunque, per avere illogicamente e contraddittoriamente argomentato, con vizio risultante dal testo della motivazione e, in ogni caso, dalla relazione di sintesi, dalla relazione comportamentale, nonché dalla relazione del gruppo di osservazione. Ha, al riguardo, sostenuto, che, nel caso di specie, sussisterebbero i presupposti, alla stregua del contenuto delle già citate relazioni, per la concessione delle invocate misure alternative, disconosciuti dal Tribunale con motivazione apodittica e, in parte, anche contraddittoria nella parte in cui erano stati richiamati i risultati positivi dell'osservazione penitenziaria.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. Francesca Loy, ha chiesto il rigetto del ricorso, adottando i provvedimenti conseguenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Come è stato osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il Tribunale, dopo avere richiamato testualmente il contenuto della relazione di sintesi, della relazione del gruppo di osservazione e di quella comportamentale in ordine alla personalità del condannato e al percorso rieducativo dallo stesso intrapreso, ha ritenuto - con argomentare del tutto logico, che resiste alle opposte deduzioni difensive - che tale percorso fosse soltanto iniziato e non fosse pervenuto a uno stadio tale da suggerire l'adozione di misure alternative alla detenzione, perché non idoneo ancora a consentire il reinserimento sociale del prevenuto, tenuto conto della gravità delle condotte illecite per le quali è stato condannato.
Così motivando, il Tribunale ha effettuato una valutazione di merito, che non risulta inficiata dai rilievi contenuti nel ricorso, in quanto ha valutato comparativamente la tipologia e gravità dei reati commessi e la situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione e ha concluso, facendo corretto uso del proprio potere discrezionale, che non sussistevano, allo stato, le condizioni per un reinserimento sociale del Pisano.
2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 novembre 2022 Il Consigliere esten