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Sentenza — n. 47753/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47753/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Toscano Angelo, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Catania 1'8.1.2019.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47753/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza dell'Il maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Toscano Angelo, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Catania 1'8.1.2019.

Parole chiave

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trattamento residenziale delle dipendenze tossicodipendenza revoca della sospensione condizionale allontanamento nonostante motivi di salute collocamento per trattamento disintossicante recidiva nell'infrazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOSCANO ANGELO nato a CATANIA il 24/04/1975 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lettele conclusioni del P.G., Valentina Manuali, l'annullamento con rinvio all'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'Il maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Toscano Angelo, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Catania 1'8.1.2019.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Salvatore Centorbi, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha, in proposito, osservato che il Tribunale si sarebbe limitato genericamente a rigettare la richiesta di affidamento terapeutico basando la sua decisione solo ed esclusivamente sui pregressi tentativi fallimentari del Toscano, il quale in passato aveva provato ad affrancarsi dalla propria dipendenza intraprendendo percorsi riabilitativi senza successo, richiamando, altresì, una precedente pronuncia di revoca della suddetta misura alternativa risalente al 2017, senza, però, considerare l'attuale personalità del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta subordinata di concessione della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Valentina Manuali, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. 11 ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero la motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di concessione dell'affidamento terapeutico è, a giudizio del Collegio, insufficiente a giustificare la decisione adottata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui 11"in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale" (Cass.

Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep.2018, Rv. 273293 - 01).5. Il Tribunale di sorveglianza si è, infatti, limitato ad affermare che il Toscano "ha tentato più volte di affrancarsi dalla dipendenza da stupefacenti attraverso l'inserimento in varie comunità, risultato fallimentare"; ha aggiunto che "nelle condizioni descritte, nonostante i risultati parzialmente favorevoli dell'osservazione interna, il programma proposto, a carattere non residenziale, presso il Ser,T., sia non adeguato alle esigenze del caso (nel 2017 revoca di affidamento terapeutico concesso in Comunità)", 6.

Con riferimento alle richieste formulate in via subordinata, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi, ignorandole.

7. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catania, che dovrà colmare le rilevate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il 18 novembre 2022 Il Consiglier