Cassation Court annuls GIP order returning files to Prosecutor for Mod. 45 case, allowing further investigation or archiving. The court ruled the Prosecutor's request for dismissal was improper.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's order returning case files to the Public Prosecutor regarding a request for dismissal. The Prosecutor argued that since the file was registered under Mod. 45 (indicating no crime), the GIP lacked authority to dismiss it, reserving that power solely for the Prosecutor. The court held that the GIP must evaluate the request regardless of the initial registration, as new evidence or re-evaluation can transform a Mod. 45 file into a valid crime report, making the dismissal procedurally abnormal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 cod. proc. pen.; Art. 409, 411 cod. proc. pen.: The Public Prosecutor may directly archive files registered under Mod. 45 if they appear penally irrelevant from the start, but the GIP retains the power to order further investigation or dismissal if new elements suggest a crime exists, rendering a dismissal based solely on the Mod. 45 registration an abnormal procedural act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: COMANDE' FRANCESCO, 4 t To- C s skt 23/,j_23 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Pq: In4 udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/5/2022, assunta de plano, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria - provvedendo su una richiesta di archiviazione - ha restituito gli atti al Pubblico ministero, rilevando che nella specie si tratta di fascicolo iscritto a Mod. 45, quindi non passibile di provvedimento di archiviazione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo violazione di legge, dovendosi ritenere abnorme il provvedimento con cui il GIP, richiesto dell'archi- viazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti al Pm, sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una notitia criminis. Rileva il Pubblico ministero ricorrente che spetta all'organo dell'accusa la valutazione riguardante l'iscrizione della pseudo notizia di reato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., potendo il magistrato inquirente orientarsi diversamente qualora ritenga, per elementi sopravvenuti o per diversa valuta- zione, che invece si tratti di notizia di reato. Pertanto, si è chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte a Sezioni Unite ha già statuito che, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (c.d. "mod. 21") ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. "mod. 45") può sfociare o in un provvedi- mento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato.
In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (Sez.
U, n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, Pm in proc. Ignoti, Rv. 217473). 1.2. L'abnormità del provvedimento di non luogo a provvedere è stata affermata anche con riferimento all'iscrizione del fascicolo nel registro degli atti non costituenti reato, come è avvenuto nel caso di specie. Si è infatti affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al Pubblico ministero - sul rilievo che, trattandosi di atti iscritti nel registro non costituente notizie di reato (cosiddetto mod. 45), spetta al Pubblico ministero provvedere direttamente alla trasmissione degli stessi in archivio - in quanto non vi è alcuna norma che escluda che un atto iscritto nel suddetto registro possa essere riesaminato al fine di accertare la sussistenza di una notizia di reato ed, in tal caso, il giudice deve provvedere ai sensi degli artt. 409 o 411 cod. proc. pen., e cioè: emettere decreto dì archiviazione, ovvero disporre l'udienza camerale ed eventualmente formulare l'imputazione coatta (Sez. 1, n. 30055 del 29/09/2020, PmT c/Ignotì, Rv. 279735;
Sez. 5, n. 12601 del 02/03/2006, Pm in proc. Ignoti, Rv. 234542).
4. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, disponendo la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, perché provveda sulla richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. Così deciso il giorno 18 novembre 202