Cassation annuls home detention order due to failure to prove intimidation intent for mafia method aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's home detention order regarding Raffaele Sepe, ruling the original reasoning insufficient. The defense argued the order ignored the lack of specific intent to intimidate required for the mafia method aggravation under Article 416-bis of the Penal Code. The Court held that the mere act of firing weapons without evidence of intimidating the criminal group or creating submission failed to meet the statutory requirements for this aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 c.p.; The aggravating circumstance of the mafia method requires concrete evidence that the conduct was intended to evoke the intimidating force of the criminal organization or create submission in victims, not merely to demonstrate firepower.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEPE RAFFAELE nato a NAPOLI il 18/12/1979 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa nei confronti di Raffaele Sepe in data 9 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui veniva applicata al suddetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui al capo 32) della provvisoria imputazione.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Raffaele Sepe, tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa si duole dell'illogicità della motivazione, ai limiti dell'apparenza, in relazione alla permanenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. E rileva che non solo è stato trascurato l'orientamento delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 8545 del 2020 sulla necessità dell'intenzione di apportare vantaggio alla compagine associativa, ma anche l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secóndo cui il metodo mafioso deve essere espressivo di capacità di intimidazione derivante da organizzazione criminale.
Il difensore lamenta, inoltre, che la misura è stata emessa a distanza di oltre cinque anni dai fatti, commessi in data 30 dicembre 2016, e che sia il G.i.p. che il Tribunale del riesame hanno ritenuto sussistente il pericolo di recidiva sulla base di un'asserita gravità dei fatti, senza alcun riferimento né alla personalità dell'indagato né al tempo decorso. Insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Assunta Cocomello, chiede, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame risulta contestata «l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c. p. ed al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan Moccia, per incrementarne la capacità di intimidazione». L'ordinanza de qua evidenzia che dall'intercettazione delle conversazioni ambientali del 31 dicembre 2016 tra Angelo Piscopo e Raffaele Sepe emerge che Piscopo, dopo avere prelevato l'arma da un nascondiglio, ne effettuava insieme a Sepe una prova, esplodendo colpi in rapida successione sulla pubblica strada, ma non a costo di colpire qualcuno ("butto un'altra botta?... attento ci sta il vecchio non sparare!").
E aggiunge che «va confermata anche la contestata aggravante quanto meno nella forma della metodologia mafiosa non apparendo altrimenti qualificabile la scellerata condotta di chi, per mero diletto, esplode in centro abitato ed in pieno pomeriggio colpi di pistola anche a rischio di cogliere, fors'anche di rimbalzo, ignari astanti». In realtà non emerge dal percorso motivazionale dell'ordinanza in esame che i soggetti agenti avessero inteso dare dimostrazione della capacità di fuoco di un gruppo criminoso organizzato, quale il clan Moccia, o comunque che avessero perseguito propositi intimidatori per essersi limitati ad effettuare una prova di sparo, ma con l'intento di non colpire eventuali astanti.
Orbene, è evidente che la motivazione non tiene conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637); e secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di fronteggiare possibili azioni punitive dei complici e dei parenti dell'imputato).
Inoltre, non emerge da nessun elemento esposto nel provvedimento impugnato l'evocazione del potere criminale del clan Moccia. Deve ritenersi assorbito il motivo sulle esigenze cautelari, che andranno rivalutate all'esito del nuovo giudizio sull'aggravante. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 30