Sentenza — n. 47741/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GREGORI BRUNO nato a VITERBO il 21/06/1986 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. VALENTINA MANUALI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. /h4
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato, in data 27 ottobre 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett, d), cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GREGORI BRUNO nato a VITERBO il 21/06/1986 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. VALENTINA MANUALI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. /h4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato, in data 27 ottobre 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett, d), cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 28 ottobre 20