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Sentenza — n. 47738/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 31 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di Diego Colurcio di rideterminazione della pena da scontare, previo computo della carcerazione già sofferta per anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione. L'ordinanza ha rilevato, da una parte, che il computo della pena espiata è di competenza del pubblico ministero incaricato dell'esecuzione e, dall'altra, che la questione era già stata posta e decisa con ordinanza in data 1° luglio 2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza ha chiarito che, ove sia necessario ai fini esecutivi, il giudice dell'esecuzione è tenuto, integrando il contenuto della sentenza di condanna che non abbia specificato il trattamento sanzionatorio, a precisare il quantum di pena inflitto per ciascuna fattispecie (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380).Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Parole chiave

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esecuzione delle pene revisione della sentenza penale remissione della pena revoca della sospensione condizionale pena residua riduzione della pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLURCIO DIEGO nato a NAPOLI il 16/01/1986 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Ferdinando Lignola che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 31 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di Diego Colurcio di rideterminazione della pena da scontare, previo computo della carcerazione già sofferta per anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione. L'ordinanza ha rilevato, da una parte, che il computo della pena espiata è di competenza del pubblico ministero incaricato dell'esecuzione e, dall'altra, che la questione era già stata posta e decisa con ordinanza in data 1° luglio 2020.

2. Il difensore di Diego Colurcio ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, avendo la parte chiesto la rideterminazione della pena da scontare previo computo della pena espiata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 9

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò annullata l'ordinanza impugnata. La competenza del giudice dell'esecuzione riguarda tutte le questioni incidenti sull'esecuzione delle pene, sia in ordine a quelle che riguardano l'esecutività del titolo sia in relazione al computo della pena da scontare nel caso di esecuzione di una pluralità di titoli esecutivi (Sez. 1, n. 602 del 31/01/1995, Razio, Rv. 200496; Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2000, Garozzo, Rv. 218085; Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, MACRI', Rv. 277912). Nel caso in esame la richiesta della parte presupponeva il giudizio in ordine alla fungibilità, o meno, di taluni periodi di carcerazione sofferta sine titulo, e, in particolare, la determinazione della pena inflitta in relazione a condotte associative - la cui permanenza era stata interrotta dall'inizio della detenzione - poste in essere prima, o dopo, la menzionata carcerazione.

La giurisprudenza ha chiarito che, ove sia necessario ai fini esecutivi, il giudice dell'esecuzione è tenuto, integrando il contenuto della sentenza di condanna che non abbia specificato il trattamento sanzionatorio, a precisare il quantum di pena inflitto per ciascuna fattispecie (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380).Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso,