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Sentenza — n. 47734/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to withdrawal, ordering costs and fine payment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request on October 1, 2022. This procedural withdrawal triggered the application of Article 591, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Withdrawal of an appeal renders it inadmissible, resulting in a judgment against the appellant for procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende Code of Criminal Procedure dismissal of appeal legal representation rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AFFATIGATO MARCO nato a LUCCA il 14/07/1956 avverso l'ordinanza del 08/04/2022 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente Marco Affatigato ha depositato, in data 1° ottobre 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 ottobre 2022.