Sentenza — n. 47733/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 31 marzo 2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di Antonio D'Ambrosio, ha determinato la pena da scontare in anni uno, mesi quattro e giorni quattro di reclusione. Dalla pena da scontare determinata con l'ordine di esecuzione n. 37/2021 del PM (in anni due di reclusione) è stato detratto l'ulteriore periodo di mesi sette - pari al pre-sofferto dal 12 maggio all'H dicembre 2012 - e di giorni 26 - a titolo di liberazione anticipata riconosciuta con ordinanza in data 20 settembre 2018 del Tribunale di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere 2. Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge in quanto il pre- sofferto era già stato conteggiato nel precedente cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma in data 25 marzo 2013).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, limitatamente al computo di sette mesi di reclusione. Il difensore di Antonio D'Ambrosio ha depositato memoria con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUAVETERE nel procedimento a carico di: D'AMBROSIO ANTONIO nato a CASERTA il 29/07/1981 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi orsi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al computo di mesi sette di reclusione. V
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 31 marzo 2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di Antonio D'Ambrosio, ha determinato la pena da scontare in anni uno, mesi quattro e giorni quattro di reclusione. Dalla pena da scontare determinata con l'ordine di esecuzione n. 37/2021 del PM (in anni due di reclusione) è stato detratto l'ulteriore periodo di mesi sette - pari al pre-sofferto dal 12 maggio all'H dicembre 2012 - e di giorni 26 - a titolo di liberazione anticipata riconosciuta con ordinanza in data 20 settembre 2018 del Tribunale di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere 2. Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge in quanto il pre- sofferto era già stato conteggiato nel precedente cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma in data 25 marzo 2013).
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, limitatamente al computo di sette mesi di reclusione. Il difensore di Antonio D'Ambrosio ha depositato memoria con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va perciò disposto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione ha provveduto su richiesta del condannato di rideterminazione della pena da scontare rispetto a quella, individuata in anni due di reclusione, indicata dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 8 febbraio 2021 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In particolare, il giudice dell'esecuzione, dovendo scrutinare le doglianze della parte relative all'omesso computo di taluni periodi di carcerazione già sofferta e di liberazione anticipata, ha, esattamente, provveduto ad acquisire i precedenti provvedimenti di determinazione di pene concorrenti, ed ha quindi rilevato che non era mai stato computato il periodo di carcerazione sofferta dal 12 maggio all'il dicembre 2012, né un periodo di giorni 26 rispetto al quale era stata riconosciuta liberazione anticipata.
L'ordinanza impugnata, peraltro, non risulta aver tenuto conto di quanto emerge dal provvedimento in data 25 marzo 2013 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, allegato al ricorso, provvedimento dal quale risulta il computo del periodo di carcerazione sofferto da Antonio D'Ambrosio nel periodo dal 10 maggio all'il dicembre 2012. Si deve rilevare, a fronte dell'argomentazione della difesa secondo la quale l'indicato provvedimento esecutivo non era stato acquisito dal giudice dell'esecuzione e dunque non poteva essere prodotto nel giudizio di legittimità né di esso si poteva tener conto ai fini della decisione nel merito, che il giudice dell'esecuzione, qualora debba provvedere su richiesta relativa alla determinazione della pena da espiare, deve, al pari del pubblico ministero incaricato dell'esecuzione, conoscere l'intero rapporto esecutivo del condannato, e dunque l'omessa considerazione di taluni provvedimenti esecutivi precedenti, se decisivi in relazione alla determìnazione della pena da scontare, determinano la manifesta illogicità della motivazione della decisione che provvede sull'incidente di esecuzione.
Tale omissione, che nel caso in esame viene prospettata come decisiva in quanto rilevante in relazione al computo di un determinato periodo di carcerazione già sofferta, dunque determina la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. In sede di rinvio il giudice non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a non rinnovare la rilevata carenza motivazionale costituita dall'omessa valutazione del provvedimento in data 25 marzo 2013 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma in relazione al computo, o meno, del periodo dal 12 maggio all'il dicembre 2012 ai fini della determinazione della pena residua da scontare da parte di Antonio D'Ambrosio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sant