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Sentenza — n. 47720/2022 — snpen Generato dall'IA

Court declares inadmissible a jurisdictional conflict raised by a preliminary investigation judge against a prevention tribunal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible a positive jurisdictional conflict raised by the Preliminary Investigation Judge against the Prevention Tribunal of Piacenza. The remitting judge alleged that the Prevention Tribunal exceeded its powers by issuing contradictory credit admission decrees and violating specific liquidation norms. The Court ruled that alleged errors by the second-instance judge must be challenged via cassation appeal, not through a jurisdictional conflict, as no procedural stasis exists.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 7, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.: A jurisdictional conflict is inadmissible when alleged defects by the second-instance judge can be properly raised via cassation appeal rather than creating procedural stasis.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional conflict inadmissibility preliminary investigation judge prevention tribunal competence second instance errors cassation appeal requirement danno ai creditori retrocessione di credito restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 59, comma 7, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159
Gruppo Dorini, oggetto di confisca definitiva a far data dal 26/10/2018, ha rimesso gli atti a questa Corte, sollevando conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Piacenza chiamato a pronunciarsi, in sede di opposizione ex art. 59, comma 7, d.
Art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Il Giudice remittente, sulla base della ritenuta applicazione, ex art. 104-bis disp.
Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
In tale pronuncia si evidenzia che, pur non spettando al giudice del riesame il potere di modificare le modalità esecutive della misura cautelare reale, ma solo quello di annullarla, riformarla o confermarla, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art.
Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
pen., espressamente richiamato dall'art. 324, comma 7 (primo periodo), nonché il potere di revocarla anche parzialmente tranne che nei casi indicati nell'art.
Art. 240, comma 2, cod. pen.
324, comma 7 (primo periodo), nonché il potere di revocarla anche parzialmente tranne che nei casi indicati nell'art. 240, comma 2, cod. pen., come disposto dallo stesso art.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen
Il Giudice remittente, sulla base della ritenuta applicazione, ex art. 104-bis disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 18796 del 5/02/2014, confl. corni:). in proc. Wallace
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI TRIBUNALE DI PIACENZA nei confronti di: SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE TRIBUNALE DI PIACENZAANBSC con il provvedimento del 19/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/-sentite le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI RITENUTO IN FATTI) 1AI Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, quale giudice delegato alla procedura di Amministrazione Giudiziaria disposta nell'ambito della gestione delle società del c.d.

Gruppo Dorini, oggetto di confisca definitiva a far data dal 26/10/2018, ha rimesso gli atti a questa Corte, sollevando conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Piacenza chiamato a pronunciarsi, in sede di opposizione ex art. 59, comma 7, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sulla verifica dei crediti e sulla formazione dello stato passivo. Il Giudice remittente, sulla base della ritenuta applicazione, ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., alla confisca allargata in esame della disciplina liquidatoria dettata dal summenzionato decreto legislativo, fa carico al Tribunale di Piacenza, adito dai creditori in sede di opposizione allo stato passivo, di avere esorbitato dalle proprie attribuzioni e violato la normativa succitata; e in particolare a) di avere emesso distinti decreti di ammissione facendo rivivere le ammissioni dei crediti, poi revocate, formate prima della legge n. 161 del 2017, retrodatando le ammissioni a data antecedente alla definitività della confisca , b) di avere omesso l'instaurazione del contraddittorio con i creditori privilegiati, c) di avere eluso il progetto predisposto dal coadiutore dell'ANBSC, d) di avere violato l'art. 58 del decreto legislativo sopra menzionato relativamente alla verifica della buona fede e della non strumentalità del credito.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Silvia Salvadori, ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, quale giudice delegato a provvedere, in sede di confisca definitiva ex art. 45 d. Igs. n. 159 del 2011, alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo ex art. 59 stesso decreto; la difesa del creditore ammesso Intesa San Paolo s.p.a. ha rassegnato memoria, con cui chiede la declaratoria di inammissibilità della deduzione di conflitto, dovendo le eventuali illegittimità dei provvedimenti emessi dal Tribunale farsi valere mediante ricorso per cassazione; la difesa del creditore ammesso Credit Agricole ha rassegnato memoria in cui - dopo avere evidenziato il suo interesse a interloquire in merito al conflitto - prospetta la declaratoria di competenza del Tribunale di Piacenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sollevato è inammissibile. 1.1. Invero, ai fini della configurabilità del conflitto di competenza, non è elemento sufficiente una situazione di stasi processuale, in quanto sono necessari altri tre requisiti: a) - che la questione di competenza costituisca un punto pregiudiziale, anche solo logicamente, all'esame del merito; b) - che ciascun giudice che prende o rifiuta di prendere cognizione di un medesimo fatto si trovi, in relazione a quella cognizione, in posizione di parità decisionale con l'altro o con gli altri giudici appartenenti allo stesso ordine; c) - che la presa di posizione contrastante di un giudice non sia considerata, nella disciplina positiva, come parte integrante di uno specifico meccanismo processuale che attribuisca a un secondo giudice un potere di controllo e di verifica dell'intera attività di giudizio dell'altro.

Gli stessi requisiti sono necessari anche per i cosiddetti "casi analoghi", la cui struttura e funzione non può subire alterazione proprio per il ruolo che viene svolto dall'analogia (Sez. 1, n. 2495 del 25/05/1994, Rv. 198423). Nella motivazione di detta sentenza si è specificato che non può aver luogo il conflitto nel caso che il giudice di appello, o latamente del riesame, dichiari, a conclusione del giudizio di secondo grado, l'esistenza di una nullità assoluta incorsa nel giudizio di primo grado o nell'udienza del G.U.P. e rinvii gli atti al primo giudice per la ripetizione del giudizio e dell'udienza camerale.

Ed infatti gli eventuali errori del giudice di appello sul punto possono essere fatti valere con gli specifici mezzi ulteriori di impugnazione, connaturali al giudizio di merito; ma, in mancanza del loro riferimento, e formatosi il giudicato sulla sentenza d'appello è tenuto a dar corso alla decisione del giudice di secondo grado. 1.2. Sulla scia di detta pronuncia si è posta la sentenza di questa sezione, n.18796 del 5/02/2014, confl. corni:). in proc. Wallace, che ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza denunciato dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del Tribunale del riesame, investito della richiesta di revoca e, in subordine, di dissequestro del bene sottoposto a sequestro preventivo, il quale, nel confermare la misura cautelare reale, abbia modificato le modalità esecutive di essa.

In tale pronuncia si evidenzia che, pur non spettando al giudice del riesame il potere di modificare le modalità esecutive della misura cautelare reale, ma solo quello di annullarla, riformarla o confermarla, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 324, comma 7 (primo periodo), nonché il potere di revocarla anche parzialmente tranne che nei casi indicati nell'art. 240, comma 2, cod. pen., come disposto dallo stesso art. 324, comma 7 (secondo periodo), il difetto di competenza del giudice del procedimento incidentale in materia cautelare è denunciabile con ricorso per cassazione dalla parte interessata, pubblica o privata, e non può, pertanto, configurare un conflitto positivo di competenza sulla base della reclamata esclusiva competenza del giudice per le indagini preliminari a provvedere sulle modalità esecutive della misura cautelare adottata dallo stesso giudice.

2. Orbene, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, è il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, quale Giudice delegato alla procedura, a sollevare conflitto di competenza con il Tribunale di Piacenza, Sezione Penale e Misure di prevenzione, giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 59, comma 7, d. Igs. n. 159 del 2011, per quanto concerne la competenza a provvedere alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo, rilevando violazioni della normativa di cui al suddetto decreto legislativo. Ma tali violazioni del Giudice dell'opposizione e quindi del giudice di secondo grado, al pari di quanto si è verificato nei casi sopra esaminati, non potevano essere poste alla base di un conflitto di competenza dal Giudice delegato e quindi dal giudice di primo grado, ma avrebbero dovuto essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in sede di opposizione dai soggetti legittimati nel termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.

Ne consegue che anche nel caso in esame, non verificandosi una situazione di stasi processuale e non ricorrendo gli altri requisiti necessari per la configurabilità di un conflitto di competenza, la proposizione del conflitto da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza non è ammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposizione del conflitto. Così deciso i