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Sentenza — n. 47716/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls confiscation of a knife after acquittal for non-existence of the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order confiscating a knife following the defendant's acquittal on charges of unlawful possession. The appellant argued that the mandatory confiscation violated legal principles since the crime was deemed non-existent. The court ruled that mandatory confiscation is excluded when a defendant is acquitted because the factual elements of the crime do not exist.

Regesto Legislator

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Art. 6 L. 152/1975; Art. 240 cod. pen.: Mandatory confiscation of weapons is excluded when the defendant is acquitted due to the non-existence of the crime.

Parole chiave

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mandatory confiscation non-existence of crime acquittal in merits unlawful possession of weapons restitution of property Cassation annulment legal principle exclusion porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 L. 22 maggio 1975, n. 152
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la confisca prevista dall'art. 6 della I.
Art. 240 cod. pen.
Flavio Samar, deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e dell'art.
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua, potendo questa Corte senz'altro disporre la restituzione del coltello all'avente diritto, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Flavio Samar, deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1806 del 4/12/2012
152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 1806 del 4/12/2012, dep.
Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015
254213; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Pg in proc.
Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016
Si è poi ulteriormente specificato che la confisca obbligatoria va esclusa nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv.
Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017
Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Pm in proc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCO DAVIDE, nato a GRADO (GORIZIA) il 14/08/1977 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; letta la requisitoria del Procuratore generale, FRANCA ZACCO, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla confisca del coltello, di cui va ordinata la restituzione i R5m13,r,94,/) ljui-x-r1 silt4 Mr- '23 0'4. 4—n3/22 LICt • rfu7

RITENUTO IN FATTO

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Trieste in data 8/3/2021, è stata riformata la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Gorizia del 26/2/2019, che aveva condannato Davide Rocco alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di invasione di edificio e porto ingiustificato di coltello a serramanico. Nel processo di appello l'imputato è stato assolto da entrambe le contesta- zioni per insussistenza del fatto, con conferma nel resto dell'impugnata decisione e quindi anche della statuizione di confisca del coltello di cui al capo B).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. Flavio Samar, deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e dell'art. 6 L. n. 152 del 1975, e contrad- dittorietà della motivazione per non avere i giudici di merito rilevato che il Rocco, persona senza fissa dimora, non avrebbe potuto portare fuori dalla propria inesistente abitazione il coltello in questione. Si richiama sul punto giurisprudenza di questa Corte di legittimità che correla all'assoluzione per insussistenza del fatto l'automatica esclusione del presupposto cui è subordinata la confisca obbligatoria del coltello.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la confisca prevista dall'art. 6 della I. 22 maggio 1975, n. 152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 1806 del 4/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Pg in proc. Costantini, Rv. 265409). Si è poi ulteriormente specificato che la confisca obbligatoria va esclusa nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894;

Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Pm in proc. Loukili, Rv. 272085). 3.2. Nella specie, a prescindere dalle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia assolutoria più ampia - non imperniate sulla tematica della mancanza della fissa dimora - si rileva che l'imputato è stato per l'appunto assolto perché il fatto non sussiste, così fondandosi il suo diritto alla restituzione del coltellino, che si è ritenuto utilizzato "per ragioni non illegittime". 3.3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua, potendo questa Corte senz'altro disporre la restituzione del coltello all'avente diritto, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del coltello, confisca che revoca, disponendo la restituzione del bene all'avente diritto. Così deciso il giorno 18 novembre 2022 Il Consigliere estenso