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Sentenza — n. 47714/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment on habitual crime exemption due to prior offenses involving different legal interests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the application of the exemption from punishment for habitual crimes under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that prior convictions should bar the exemption, while the lower court incorrectly excluded them based on their differing nature. The court ruled that the exemption requires prior offenses of the same legal interest, not just similar types, necessitating a new trial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; The exemption from punishment for habitual crimes applies only when the author has committed at least two other offenses of the same legal interest as the one under trial, not merely of similar indole.

Parole chiave

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habitual crime exemption Article 131-bis Penal Code same legal interest different legal interests annulment of appeal judgment retrial on habitual crime non-punishment cause durata del soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 530 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 14 d.lgs. n. 159/2011
270655) continua a rimanere valido anche dopo le modifiche apportate all'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs.
Art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Con la sentenza indicata nel preambolkgrte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Giovanni Giardina colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs., 6 settembre 2011, n.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
articolo 131-bis cod. pen
Fondato si rivela, invece, il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di proscioglimento dell'imputato ai sensi articolo 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 51407/2018
Sez. U. n. 13681/2016 (Tushaj)
Sez. 6 n. 6551/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIARDINA GIOVANNI nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, sostituto procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata nel preambolkgrte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Giovanni Giardina colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 per avere violato l'obbligo di soggiorno nel comune di Palermo. L'imputato, infatti, era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel diverso comune di Ficarazzi.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con'sprimo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 14, commi 2-bis e 2-ter, e 15 d.lgs. n. 159 del 2011 Lamenta che la sentenza impugnata abbia considerato irrilevante la detenzione carceraria sofferta da Giardina dal 31 gennaio 2017, data in cui era stato emesso il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza a speciale con obbligo di soggiorno, al 28 ottobre 2019, data in cui la misura era stata posta in esecuzione.

Trattandosi di una sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione per effetto della detenzione dell'imputato avente durata superiore a due anni, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina in tema di rivalutazione della pericolosità sociale prevista dagli artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 de 2011 e tenere conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n 291 del 2013 e dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella senetnza n. 51407 del 21 giungo 2018 a nulla rilevando che l'imputato nel lasso temporale di interesse non si trovava ristretto in carcere in regime di esecuzione della pena ma in applicazione della misura cautelare della custodia cautelare. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Si duole che la Corte di appello abbia escluso l'invocato beneficio ampliando i criteri dettati dal legislatore per considerare il fatto particolarmente tenue e considerando ostativi i precedenti penali anche se relativi a reati di indole completamente diversa da quella sub iudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente considerato irrilevante ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di sorveglianza l'omessa rivalutazione della attualità e persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione a seguito del lungo periodo trascorso da Giardina in custodia cautelare. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il principio di diritto secondo cui la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'atto dell'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655) continua a rimanere valido anche dopo le modifiche apportate all'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011 dall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, che, nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806 - 01).

La riforma ora citata, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, ha avallato l'interpretazione del succitato quadro normativo secondo cui la detenzione di lunga durata - che sia, però, determinata da espiazione di pena - determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle- pericolosità dell'interessato (Sez.

U n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952)Q. Il comma 2-bis della stessa disposizione prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare: in questo caso, però, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere senz'altro dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Tale assetto normativo, volto a completare il quadro di regole sciogliendo i residui dubbi interpretativi posti dalla giurisprudenza, va dunque interpretato, nel solco ora richiamato, differenziando la detenzione determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena, quest'ultima soltanto, ove durata per il lasso minimo suindicato, comportando l'esigenza della verifica dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto.

2. Fondato si rivela, invece, il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di proscioglimento dell'imputato ai sensi articolo 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha considerato non applicabile la causa di non punibilità sul presupposto che Giardina in passato aveva commesso più reati della stessa indole. Questi ultimi, però, sono stati individuati gg3 in furti, violazioni della normativa sugli stupefacenti, rapina e lesioni penali, quindi in fattispecie incriminatrici che ledono beni giuridici diversi da quello contestato all'imputato nel / presente procedimento.Risulta, pertanto, disatteso il consolidato principio, affermato anche dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, secondo cui il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole di quello sub iudice, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (nello stesso senso più di recente Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Anci Rv. 278347 - 01).

Né l'abitualità o particolare gravità del reato può implicitamente desumersi dall'accertamento di pericolosità attuale da parte del giudice della prevenzione. Si impone, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo perché provveda ad un nuovo giudizio al fine di colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le indicate lacune della motivazione in punto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara