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Ordinanza — n. 47421/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses public prosecutor's cassation appeal, ordering it as an appeal to the trial court instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court's refusal to revoke a suspect's home detention, arguing the decision lacked proper motivation and ignored his independent request. The Supreme Court rejected this cassation appeal, ruling that such procedural remedies for public prosecutors must be filed as appeals rather than direct cassation requests. Consequently, the case was remanded to the Milan trial court for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen.: In matters of personal precautionary measures, the public prosecutor's appeal for favorable effects is excluded from direct cassation and must be qualified as an appeal to the trial court.

Parole chiave

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precautionary measures public prosecutor appeal home detention revocation cassation qualification procedural remedy motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, Constitution
Art. 111, comma 6, Constitution
Art. 125, comma 3, Constitution
Art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 5, 2 CEDU
E in vero, "in materia di impugnazioni cautelari personali, è esclusa l'applicabilità dell'art. 568, comma 4 -bis, cod.
Art. 310 cod. proc. pen.
Art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen.
E in vero, "in materia di impugnazioni cautelari personali, è esclusa l'applicabilità dell'art. 568, comma 4 -bis, cod.
D.L. n. 137 del 2020
23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott.
art. 310 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, n. 11326 del 09/02/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: ALFANO NICOLA nato a PAGANI il 30/09/1972 avverso l'ordinanza del 12/08/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G. GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 agosto 2022, la Corte di Assise di appello di Milano rigettava l'istanza formulata nell'interesse di Alfano Nicola tendente a ottenere la revoca ovvero la modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari cui il predetto trovasi sottoposto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Milano, deducendo "violazione degli artt. 13, comma 2, e 111, comma 6, Costituzione, 125, comma 3, 292, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., 5, 2 CEDU, ovvero per omessa motivazione risultante dal testo dell'ordinanza di rigetto impugnata che si risolve nell'inosservanza di leggi sovranazionali, costituzionali e ordinarie che impongono al giudice di motivare i provvedimenti aventi per oggetto la libertà personale". Ha, al riguardo, evidenziato che la Corte di Assise di appello di Milano avrebbe completamente ignorato l'istanza formulata dalla Procura generale, con la quale si chiedeva la revoca della misura cautelare a carico dell'Alfano, scrutinando solamente quella proposta dalla difesa dell'imputato, erroneamente ritenendo che il Procuratore generale avesse espresso unicamente "un articolato parere favorevole" e non anche una propria e autonoma richiesta nell'interesse della Legge e della pronta e regolare amministrazione della Giustizia.

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato appello e, conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, sezione per il riesame. E in vero, "in materia di impugnazioni cautelari personali, è esclusa l'applicabilità dell'art. 568, comma 4 -bis, cod. proc. pen., che limita al ricorso per cassazione l'impugnazione che il pubblico ministero può proporre per conseguire effetti favorevoli all'imputato, sicché, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura dallo stesso in precedenza avanzata, resta ammesso esclusivamente l'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen." (Cass.

Sez. 3, n. 11326 del 09/02/2022, Rv. 282930 - 01). In detta pronuncia è stato condivisibilmente osservato che, in mancanza di interventi normativi specifici sugli artt. 310 e 311 cod. proc. pen., non soccorre alcuna ragione di applicare estensivamente la novella di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 al procedimento cautelare, con la conseguenza che, in caso di revoca o sostituzione della misura, il rimedio esperibile rimane pur sempre l'appello, in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili.

2. In applicazione del superiore principio di diritto, il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Milano va qualificato appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Milano, sezione per il riesame.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano - Sezione per il riesame. Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il Consig