Cassation court allows appeal against dismissal of penalty due to time lapse, ruling prescription period restarts upon revocation of substituted penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed an appellate court order dismissing a six-day arrest and fine as time-barred. The appellant argued that the prescription period should restart from the November 2019 revocation of a public utility work sentence, rather than the original 2015 finality date. The court agreed, holding that revoking a substituted penalty restores the original sentence's execution timeline, meaning the five-year prescription period had not yet expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992; The revocation of a substituted penalty restores the original sentence, causing the prescription period to run from the revocation date rather than the original finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: ZARBO ALESSANDRO (CUI 03CLB7J) nato a BOLOGNA il 25/10/1991 avverso l'ordinanza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G. Maria Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 maggio 2022, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione e in sede di opposizione, dichiarava estinta per decorso del tempo la pena di giorni sei di arresto ed C. 800,00 di ammenda, applicata a Zarbo Alessandro con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 18.12.2014, irrevocabile dal 31.1.2015, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
b) e comma 2 -sexies, c.d.s., commesso il 12.6.2014.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Bologna per "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme di cui si deve tenere conto nella sua applicazione: art.606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 186, comma 9 -bis decreto legislativo 285/1992 e 173 cod. pen.". Ha, innanzitutto, premesso che: la pena originariamente applicata al condannato era quella dei c.d. lavori di pubblica utilità per giorni dieci presso il policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna; non avendo lo Zarbo mai preso contatto con la suddetta struttura, detta pena sostitutiva era stata, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dell'8 novembre 2019 (mai impugnata), revocata e, conseguentemente, era stata ripristinata la pena dell'arresto e dell'ammenda; e ha sostenuto che non si sarebbe verificata la ritenuta causa di estinzione della pena per decorso del tempo, in quanto, una volta revocata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e ripristinata la pena originaria, il termine di prescrizione avrebbe dovuto farsi decorrere dalla data della predetta revoca (8.11.2019) e non dall'irrevocabilità della sentenza (31.1.2015), come ritenuto nell'ordinanza impugnata.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Maria Francesca Loy, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E' pur vero che - come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria e come, peraltro, riportato in nota nell'ordinanza impugnata - secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall'art. 186, comma 9 -bis, cod. strada al d.lgs. n. 274 del 2000, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lgs." (Cass.
Sez. 1, n. 24695 del 08/04/2021, Rv. 281632 - 01), ma tale principio - a giudizio del Collegio - non conduce a ritenere che il termine di prescrizione della pena sostitutiva continui a decorrere anche se questa sia stata tempestivamente convertita in quella originaria. Il ripristino della pena sostituita fa, infatti, unicamente venir meno quella sostitutiva e permette l'esecuzione di quella sostituita; con la conseguenza che il termine di prescrizione di cinque anni, tenuto conto del fatto che la mancata esecuzione della pena sostitutiva era stata addebitata al condannato e stante "la tempestiva pronuncia di revoca della sanzione sostitutiva stessa disposta dal G.I.P. con ordinanza dell'8.11.2019", non era ancora decorso dalla data del citato provvedimento di ripristino della pena originaria.
2. Alla luce dei superiori rilievi, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio; la Cancelleria curerà la comunicazione della presente sentenza al Procuratore generale della Repubblica di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna. Così deciso, il 29 novembre 2022 Il Consi