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Sentenza — n. 47415/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order revoking home detention due to procedural violation of chamber trial rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Catania Surveillance Court's order revoking home detention because the court issued the decision on February 2, 2022, despite having postponed the hearing to March 2, 2022, to await police information. The defense argued this violated the chamber trial rules and compromised the right to defense, while the Prosecutor General requested annulment with remittal. The court ruled that the procedural flaw rendered the decision void, mandating a new trial after the missing documents were acquired.

Regesto Legislator

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Art. 127, 666 c.p.p.; Art. 51-ter Ord. Pen.: A violation of the chamber trial procedure by issuing a substantive decision after a hearing postponement constitutes a fundamental breach of the right to defense, requiring annulment and remittal for a new proceeding.

Parole chiave

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chamber trial procedure right to defense violation procedural annulment surveillance court order hearing postponement impugnabilità della decisione di rinvio diritti della difesa revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 127 c.p.p.
Art. 666 c.p.p.
Art. 51-ter Ord. Pen.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 51 -ter Ord.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRESTA CATINO VALENTINO nato il 04/03/1991 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G. Kate Tassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava nei confronti di Fresta Catino Valentino la misura della detenzione domiciliare, concessa al predetto con provvedimento del 3.3.2021.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Claudio Grassi, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della norma da applicare e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla violazione del rito camerale ex artt. 127 e 666 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, rilevato che il Tribunale di sorveglianza, pur avendo rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del 2 marzo 2022, in attesa di acquisire le informazioni richieste, così come già disposto in data 15.12.2021, aveva emesso lo stesso il provvedimento impugnato; e ha sostenuto che ciò avrebbe determinato una palese violazione di legge, compromettendo irrimediabilmente il diritto di difesa. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 51 -ter Ord. Pen., sostenendo che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata sia perché non adottata nel termine di trenta giorni, previsto dalla citata norma, dalla sospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza, sia perché avrebbe omesso di considerare le osservazioni contenute nella memoria depositata all'udienza del 15.12.2021, con le quali la difesa aveva evidenziato l'estraneità del Fresta ai fatti contestatigli.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Kate Tassone, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il primo motivo di ricorso, di carattere preminente e assorbente rispetto all'altro, è fondato e merita accoglimento. Risulta, infatti, dall'incarto procedimentale che il Tribunale di sorveglianza all'udienza del 2.2.2022 aveva disposto il rinvio della trattazione del procedimento di revoca al successivo 2.3.2022 al fine di acquisire le informazioni di polizia già richieste il 15.12.2021 e che ciononostante ha ugualmente adottato la decisione nel merito. Ciò ha determinato un'evidente violazione del diritto di difesa, dalla quale consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza, che dovrà, nel contraddittorio delle parti, procedere a nuovo giudizio all'esito dell'acquisizione documentale già disposta e tenendo conto dei rilievi del condannato contenuti nella citata memoria.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvelianza di Catania. Così deciso, il 29 novembre 2022 Il Consigliere estenso