Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47414/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses negative jurisdiction conflict, directing execution to first-instance court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Appeal of Naples raised a negative jurisdiction conflict regarding the execution of a confirmed criminal sentence. The appellate court argued that the first-instance judge had incorrectly denied jurisdiction in favor of the appellate court itself. The Supreme Court ruled that no conflict existed because the first-instance judge implicitly recognized the appellate court's lack of competence by remitting the case to the first-instance court, thereby avoiding procedural deadlock.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; A negative jurisdiction conflict is non-existent when the second judge, by implicitly attributing competence to a third judge, prevents procedural deadlock without requiring Supreme Court intervention.

Parole chiave

Generato dall'IA
negative jurisdiction conflict execution of criminal sentence first instance court procedural deadlock competence attribution Corte di Cassazione codice di procedura penale decisioni di riassegnazione o trasferimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui la Corte di appello di Napoli ha sollevato conflitto negativo, pur avendo affermato che la competenza dovesse essere attribuita, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al Tribunale di Napoli in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione.
Art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020
Cass. Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011
278489 -01; Cass. Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 19/10/2005
249925 -01; Cass. Sez. 2, n. 19/10/2005, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO NAPOLI nei confronti di: GIP TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G. Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli sollevava conflitto negativo di competenza in relazione al provvedimento emesso in data 19.11.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale e, conseguentemente, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione dello stesso.

2. Premetteva la Corte che: era stato proposto incidente di esecuzione nell'interesse di Minieri Andrea, terzo interessato nel processo penale a carico di Russo Bruno e Ferone Gilda, conclusosi con sentenza di condanna nei confronti dei predetti emessa dal Tribunale di Napoli il 6.3.2014, confermata in appello con pronuncia del 22.4.2016 e divenuta irrevocabile il 28.2.2018, avente a oggetto il dissequestro del box, individuato al foglio 40, particella 57, subalterno 10, previa correzione dell'errore materiale relativo al numero del subalterno; in data 17.11.2021, la Corte di appello di Napoli aveva trasmesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale sulla scorta di analogo provvedimento già adottato il 25.5.2016, ravvisando la competenza funzionale del giudice di primo grado, essendosi la Corte limitata a confermare la sentenza di primo grado; in data 19.11.2021, il suddetto Giudice rimetteva gli atti alla Corte di appello.

Ciò posto, la Corte territoriale riteneva che, nella fattispecie, doveva "trovare applicazione il criterio di attribuzione di competenza di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che individua il giudice dell'esecuzione nel giudice di primo grado in tutti i casi in cui la sentenza è stata confermata, radicandosi la competenza in capo al G.M. del Tribunale di Napoli" e che, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva "erroneamente denegato la propria competenza ritenendo quella della Corte di appello in luogo di quella del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli".

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Mariaemanuela Guerra, ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel caso di specie non sussiste il denunciato conflitto di competenza. E in vero, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste conflitto di competenza quando più giudici ordinari o speciali contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona: la prima ipotesi configura il c.d. conflitto positivo, nel quale due o più giudici attribuiscono, ognuno a sé stesso, la competenza a giudicare lo stesso fatto, dando luogo a una situazione di "moltiplicazione processuale"; la seconda, descrive, invece, il conflitto negativo nel quale due o più giudici negano di essere competenti a conoscere del medesimo fatto.

In quest'ultima ipotesi, tuttavia, è necessario, per aversi conflitto, che dal contrasto fra giudici, i quali reciprocamente attribuiscono la competenza all'altro, derivi lo stallo del procedimento, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice. Qualora, invece, il secondo giudice ravvisi, anche implicitamente, la competenza di un terzo giudice, non vi è bisogno di tale intervento perché non vi è stallo processuale, bastando ad alimentare la prosecuzione la trasmissione degli atti all'ulteriore giudice ritenuto competente (cfr. Cass.

Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Rv. 278489 -01; Cass. Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, Rv. 249925 -01; Cass. Sez. 2, n. 19/10/2005, Rv. 232927 -01).

2. Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui la Corte di appello di Napoli ha sollevato conflitto negativo, pur avendo affermato che la competenza dovesse essere attribuita, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al Tribunale di Napoli in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione.

3. Ne consegue che il conflitto negativo di competenza deve essere dichiarato insussistente e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Napoli in composizione monocratica.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di napoli in composizione monocratica. Così deciso, il 29 novembre 2022 Il Co