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Sentenza — n. 47411/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls partial conviction for money laundering but dismisses appeal on mafia association charges due to sufficient evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the money laundering charges while dismissing the appeal on the mafia association charges. The defense argued that intercepted conversations merely reported past earnings without proving the defendant's active participation in the crime. The court rejected this, citing established case law that the defendant's role as a family 'fiduciary' and concrete behaviors demonstrated stable integration into the criminal organization's structure.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 648-ter c.p.: The court establishes that participation in a mafia-type association requires stable integration into the organizational structure, which is proven by concrete behaviors and the defendant's specific role within a family-based criminal group.

Parole chiave

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mafia association participation money laundering conviction family criminal organization cautelar custody order intercepted conversations evidence favoreggiamento partecipazione al reato indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 416-bis cod.
Art. 648-ter c.p.
Orbene, la condotta tipica del delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 416-bis cod. pen
Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 416-bis cod. pen.
artt. 273 cod. proc. pen
Col secondo motivo nuovo si deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 416-bis e 416-bis.1 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari
Sez. U, n. 16 del 1994
Sez. U, n. 30 del 1995
199386, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOCCIA GENNARO nato a NAPOLI il 23/10/1987 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Sono presenti gli avvocati SENESE ANNALISA del foro di NAPOLI e SIRACUSA ERNESTA del foro di NAPOLI in difesa di MOCCIA GENNARO. L'avvocato Siracusa conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. L'avvocato Senese conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa nei confronti di Gennaro Moccia in data 9 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui veniva applicata al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) (partecipazione al clan camorristico Moccia) e ad una serie di delitti-fine di autoriciclaggio, aggravati dalla finalità dell'agevolazione mafiosa, di cui ai capi 46), 48), 49), 51) e 52).

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione Gennaro Moccia, tramite il suo difensore, avv. Ernesta Siracusa. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al concorso di Gennaro Moccia nei delitti di autoriciclaggio contestati ad Antonio e Angelo Moccia, per avere investito somme provenienti dalle attività illecite del sodalizio nella Kam Costruzioni s.r.l. e in altre imprese. Si duole la difesa che tale concorso venga evinto, conformemente all'impostazione accusatoria, da una conversazione ambientale intercettata tra il ricorrente e l'imprenditore Esposito Giovanni, nella quale quest'ultimo fa il rendiconto dell'importo di spettanza di Angelo Moccia, padre del ricorrente, rispetto ai ricavi da lui conseguiti nell'esercizio dell'attività della Kam Costruzioni s.r.l.

Rileva che tale rendicontazione, nella quale non viene assunta alcuna decisione, né programmata alcuna ulteriore attività economica, non può essere assunta come elemento di prova a carico .del ricorrente, trattandosi di un post factum non punibile in quanto successivo all'azione tipica prevista dalla fattispecie. Lamenta l'omessa individuazione del contributo causale offerto dal ricorrente per la consumazione del delitto. Sottolinea, inoltre, il difensore che il Tribunale non richiama nel suo provvedimento ulteriori elementi indizianti precedenti o successivi alla suddetta conversazione, neppure ricavabili dalla partecipazione al consorzio criminoso che avrebbe prodotto le risorse illecite investite. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria in ordine al concorso di Gennaro Moccia nel delitto associativo. Ci si duole che la gravità indiziaria della partecipazione associativa del ricorrente sia evinta da due conversazioni dello stesso (rispettivamente con Francesco Di Sarno e con Giovanni Esposito) da cui emergerebbe la consapevolezza di Gennaro degli interessi economici occulti del padre (nel settore della raccolta degli oli esausti e in altre attività imprenditoriali); consapevolezza, che, però, non può essere confusa con la volontà di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati, quindi di contribuire a tenere in vita l'associazione e farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa.

Aggiunge la difesa che nel caso in esame non solo difettano elementi indizianti del dolo diretto della partecipazione associativa, neppure evincibili dal rapporto di filiazione, ma sul piano oggettivo non vi sono elementi gravemente indizianti del ruolo e del fattivo inserimento di Gennaro nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo. E ciò soprattutto alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 36958 del 2021, Modaffari, secondo cui per la partecipazione associativa è necessaria una "messa a disposizione" def sodalizio, dai caratteri della serietà, continuità ed effettività, attraverso comportamenti di fatto non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma capaci di dimostrare in concreto il rapporto organico tra singolo e struttura. 2.3.

Col terzo motivo di impugnazione si rileva vizio di motivazione in relazione alle specifiche argomentazioni difensive dedotte con memoria scritta depositata in data 13 maggio 2022 in esito alla discussione dei motivi di riesame. Lamenta la difesa che l'ordinanza impugnata registra il deposito della memoria e ne cita genericamente alcune pagine, senza confutare specificamente le obiezioni difensive. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Ci si duole che il Tribunale del riesame abbia ritenuto scongiurabile il pericolo di recidiva solo attraverso la custodia cautelare in carcere in ragione del fatto che il ricorrente sia "estremamente trasgressivo" e, quindi, sulla base di un'affermazione meramente assertiva.

Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. L'avv. Annalisa Senese, successivamente nominato dal ricorrente, ha depositato memoria difensiva contenente motivi nuovi. 3.1. Il primo motivo nuovo si ricollega al primo motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del concorso nei delitti di autoriciclaggio. Rileva il difensore che il Tribunale non ha in alcun modo argomentato in ordine alla provenienza illecita, solo apoditticamente prospettata, delle somme asseritamente investite, omettendo, peraltro, qualsiasi verifica sulle singole condotte di reato.

Nel caso in esame l'unico indizio valorizzato dal collegio, ossia l'interesse a non far apparire la partecipazione dei Moccia ai guadagni delle società, costituito dall'esistenza di una contabilità separata ancorata a dei "pizzini", non sarebbe univocamente dimostrativo del delitto di autoriciclaggio, ma solo di un meccanismo di occultamento, che potrebbe anche essere finalizzato all'elusione di misure di prevenzione o di provvedimenti ablatori dei patrimoni. Il concorso del ricorrente sarebbe, poi, costituito da un non meglio specificato contributo materiale "successivo" in sede di rendiconto dei guadagni del padre e dello zio.

Osserva il difensore che, a tutto voler concedere, la mera conoscenza di Gennaro Moccia degli investimenti "di famiglia" e il mero intervento ad investimenti già effettuati per avere informazioni sulla contabilità dei profitti realizzati dai Moccia non integrano il concorso nei delitti-fine di autoriciclaggio contestati, neppure ricorrendo all'escamotage della condotta "perdurante" a fronte di delitti aventi natura istantanea che si consumano nel momento dell'impiego, della sostituzione o trasformazione di beni costituenti l'oggetto materiale del delitto presupposto. 3.2.

Col secondo motivo nuovo si deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 416-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto che il ruolo di "fiduciario" del ricorrente, quale curatore degli interessi economici dei suoi familiari, pur in assenza del metodo mafioso, sia condotta idonea a ritenere l'aggravante contestata nella duplice accezione soggettiva ed oggettiva in relazione ai delitti di autoriciclaggio e al contempo la partecipazione al sodalizio di cui al capo 1). Rileva il difensore che il ricorrente nelle due conversazioni oggetto di intercettazione, ritenute indizianti, con Francesco Di Sarno e Giovanni Esposito, in cui avrebbe fatto le veci del padre, non si era avvalso di alcuna condizione di assoggettamento e/o omertà derivante da capacità intimidatoria.

Osserva la difesa che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto approfondire la natura della asserita "collaborazione criminale" posta in essere da Gennaro Moccia, attesa la natura di elemento neutro del vincolo familiare. Per i suddetti motivi il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato. Sono, invero, fondati il primo motivo di impugnazione e il primo motivo nuovo, dovendo ritenersi assorbite le doglianze circa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui al secondo motivo nuovo, e le censure di cui al quarto motivo di ricorso in relazione alle sole esigenze cautelari in ordine ai delitti di autoriciclaggio. A parte l'inammissibilità per genericità del terzo motivo di ricorso, in cui non si specificano le argomentazioni della memoria difensiva con cui l'ordinanza non si sarebbe confrontata né la loro rilevanza ai fini della decisione, sono, infine, infondati i rilievi difensivi relativi alla partecipazione associativa, di cui al secondo motivo di ricorso e al secondo motivo nuovo, nonché in ordine alle esigenze cautelari concernenti il delitto associativo.

Come evidenziato dall'ordinanza impugnata, le indagini hanno permesso di chiarire come il clan Moccia fosse a pieno titolo coinvolto in associazioni temporanee di impresa (ATI), attraverso la titolarità, per interposta persona giuridica, di quote di partecipazione al capitale, assumendo di fatto il ruolo di investitore occulto nei singoli lotti di lavori (riguardanti soprattutto le ferrovie dello Stato e l'alta velocità nella zona di Afragola, di indiscusso dominio del clan), attraverso le aziende che formalmente costituivano dette associazioni.

In tale meccanismo, secondo l'ordinanza in esame, un ruolo fondamentale risulta essere stato svolto dall'imprenditore Giovanni Esposito, che con la collaborazione dei figli Angelo e Manlio, è stato il principale referente della famiglia afragolese, custode dei capitali investiti dai Moccia e collettore dei guadagni destinati ai medesimi sulla base dei capitali investiti. Sottolinea l'ordinanza impugnata che, mentre erano in corso le indagini, avveniva un fatto estremamente importante, quale la scarcerazione di Angelo Moccia, che faceva nascere l'esigenza di operare una verifica della "contabilità" dei vari investimenti realizzati e dei relativi guadagni.

Si susseguivano, pertanto, contatti e incontri che, grazie alle intercettazioni in quel momento in atti, consentivano di accertare le operazioni di riciclaggio e impiego di cui ai capi sopra indicati. Tra tali incontri, evidenzia sempre detta ordinanza, quello del 25 maggio 2018 tra Gennaro Moccia, delegato del padre Angelo Moccia, e Giovanni Esposito sul complesso degli investimenti negli appalti RFI, incontro, invero, interamente registrato e di fondamentale rilevanza indiziaria. Osserva ancora l'ordinanza impugnata che dai colloqui di cui a detti incontri emerge in primo luogo la consegna di cospicue somme di denaro da parte di Giovanni Esposito, con la collaborazione dei figli Manlio ed Angelo, soci formali della Kam Costruzioni s.r.I., ad Antonio e Angelo Moccia, anche per il tramite di Gennaro Moccia.

Rileva il Tribunale del riesame di Napoli che Esposito consegnava tali somme ai Moccia in contanti, trovando di volta in volta escamotage per raggirare la mancata tracciabilità; e che in realtà lo stesso manteneva per conto e nell'interesse dei fratelli Moccia una "contabilità" suddivisa tra "vecchia e nuova", attraverso "pizzini", contabilità che non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere se non quella di rendere conto di una precedente consegna di somme di denaro, da mantenere necessariamente riservata, e che sarebbe comunque sintomatica dell'illecita provenienza del denaro.

Il Tribunale del riesame aggiunge che delle operazioni finanziarie di investimento degli ingenti capitali del clan Moccia, soprattutto attraverso la Kam Costruzioni s.r.I., ma anche attraverso altre società riconducibili ad altri imprenditori (Ciro Ferone e Vincenzo Tucci), integranti materialmente operazioni di "autoriciclaggio" e "reimpiego" di proventi illeciti, era ben consapevole anche Moccia Gennaro. Questi, invero, come evidenziato dai Giudici del riesame, nella conversazione ambientale del 25 maggio 2018, durante l'incontro con Esposito Giovanni (che fungeva da contabile, collettore delle somme investite dai Moccia nei vari appalti e raccordo tra i Moccia e gli altri imprenditori del settore) tenutosi presso la sede della suddetta società, mostrava di conoscere nei dettagli gli investimenti di famiglia e ne verificava per conto del padre e dello zio la "contabilità".

Detto Tribunale ritiene, pertanto, ravvisabili sotto il profilo della gravità indiziaria i delitti di autoriciclaggio nella loro componente oggettiva e soggettiva, dopo avere constatato che - avvenendo il versamento di somme di denaro all'interno delle società e il successivo "ritorno" ai Moccia di continuo - il P.m. procedente aveva contestato una "condotta perdurante". Orbene, la condotta tipica del delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. (fattispecie penale introdotta dalla legge n.186 del 2014, in vigore dall'i giugno 2015), come specificato dallo stesso Tribunale a quo, consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; e come tale, al pari del riciclaggio, integra un reato istantaneo.

Ne consegue che, da un lato, sembra improprio parlare di condotta perdurante in presenza di un reato istantaneo, e, dall'altro, l'attività svolta da Gennaro Moccia, quale emergente dall'intercettazione del 25 maggio 2018, di verifica con Giovanni Esposito della "contabilità" delle operazioni di investimento finanziario del clan e della rendicontazione delle stesse è indubbiamente condotta successiva a tali operazioni che, di per sé, non implica il coinvolgimento nelle medesime e quindi nella consumazione dei delitti di autoriciclaggio. E l'ordinanza impugnata non spiega in che modo anche solo la conoscenza degli investimenti del clan da parte di Gennaro, che nel corso della conversazione non sembra assumere alcuna decisione di ulteriore attività economica, costituisca riprova di concorso negli stessi del suddetto.

Non manifestamente illogico, oltre che giuridicamente corretto, è, invece, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata laddove ritiene che la suddetta condotta e il fatto che il ricorrente sia stato delegato dal padre anche ad incontrarsi con Francesco Di Sarno per problemi relativi agli interessi economici del clan nelle aziende degli imprenditori Chirico e Di Sarno e ancor prima al controllo degli investimenti realiz2ati nelle stesse (come evidenziato alle p. 32-37 del provvedimento impugnato), esprimano il ruolo rivestito dallo stesso di "fiduciario" del padre e degli zii.

E laddove evidenzia come il vincolo familiare (essendo Gennaro figlio di uno dei componenti del c.d. "triumvirato" a capo del clan Moccia), che isolatamente considerato non può certamente essere indicativo, di per sé, della affiliazione ad un'organizzazione criminale, assume rilevanza una volta accertata l'esistenza - come nel caso in esame - di un'organizzazione criminale a base familiare e una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia alla quale fa capo l'organizzazione stessa. E conclude per ritenere ravvisabili i gravi indizi di colpevolezza di una condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, secondo l'insegnamento della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, che, invero, richiede ai fini della partecipazione associativa, lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (conformemente a Sez.

U, n. 16 del 1994, Rv. 199386, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904). Come, difatti, risulta essersi verificato nel caso in esame, in cui la messa a disposizione in favore del sodalizio è attestata dai comportamenti concreti sopra evidenziati, in grado, diversamente da quanto infondatamente eccepito dalla difesa, di dimostrare in concreto il rapporto organico con la struttura del figlio di uno dei capi della stessa. Altrettanto logica, oltre che scevra da vizi giuridici, e come tale insindacabile in questa sede, è la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle esigenze cautelari ritenute con riguardo al delitto associativo, facendo, invero, leva sulla presunzione assoluta di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e sulla mancata allegazione da parte della difesa di elementi idonei a dimostrare in concreto un definitivo allontanamento del predetto dall'associazione camorristica, tuttora operante, o comunque in grado di neutralizzare in radice la presunzione cristallizzata nella predetta disposizione normativa.

Le carenze motivazionali e le imprecisioni giuridiche sopra evidenziate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioni di autoriciclaggio e il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Napoli. Mentre va, invece, rigettato, per quanto sopra specificato, il ricorso nel resto. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioni di autoriciclaggio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di