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Sentenza — n. 47357/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47357/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di restituzione delle somme pagate da Pietro Di Lena in forza della sentenza del Tribunale di Taranto del 6/6/2008, irrevocabile il 29/3/2011. Tale sentenza aveva condannato Di Lena alla pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa. Successivamente, una sentenza della Corte di appello di Lecce, condannando Di Lena per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Taranto e aveva determinato la pena complessiva in anni sei di reclusione. La pena detentiva era stata interamente scontata. A fronte della deduzione secondo cui Di Lena aveva, in sostanza, scontato due volte la medesima pena, il Giudice rilevava che il successivo provvedimento di cumulo non aveva inciso sulle somme pecuniarie già pagate.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990, art. 657 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47357/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Come si evince dall'esposizione del ricorso, la prima sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e il pagamento della multa inflitta da parte del condannato sono precedenti alla successiva sentenza di condanna per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 che, tra l'altro, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con il delitto oggetto della precedente condanna e aveva rideterminato la pena complessiva. Inoltre, la domanda al giudice dell'esecuzione di restituzione delle somme pagate in forza della prima condanna è stata avanzata dopo che la pena detentiva complessiva era stata interamente espiata.L'infondatezza della domanda di restituzione deve essere dichiarata sotto più profili.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali riduzione della multa pagamento degli arretrati formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Come si evince dall'esposizione del ricorso, la prima sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e il pagamento della multa inflitta da parte del condannato sono precedenti alla successiva sentenza di condanna per il delitto di cui agli artt.
art. 657 cod. proc. pen
Alla luce dell'art. 657 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LENA PIETRO nato a TARANTO il 28/01/1978 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di restituzione delle somme pagate da Pietro Di Lena in forza della sentenza del Tribunale di Taranto del 6/6/2008, irrevocabile il 29/3/2011. Tale sentenza aveva condannato Di Lena alla pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa. Successivamente, una sentenza della Corte di appello di Lecce, condannando Di Lena per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Taranto e aveva determinato la pena complessiva in anni sei di reclusione. La pena detentiva era stata interamente scontata. A fronte della deduzione secondo cui Di Lena aveva, in sostanza, scontato due volte la medesima pena, il Giudice rilevava che il successivo provvedimento di cumulo non aveva inciso sulle somme pecuniarie già pagate.

2. Ricorre per cassazione il difensore di De Lena, deducendo vizio della motivazione. La motivazione del provvedimento era talmente scarna da non permettere di conoscerne l'effettivo contenuto. La motivazione doveva ritenersi, quindi, apparente.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Cons. Gianluigi Pratola, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Come si evince dall'esposizione del ricorso, la prima sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e il pagamento della multa inflitta da parte del condannato sono precedenti alla successiva sentenza di condanna per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 che, tra l'altro, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con il delitto oggetto della precedente condanna e aveva rideterminato la pena complessiva. Inoltre, la domanda al giudice dell'esecuzione di restituzione delle somme pagate in forza della prima condanna è stata avanzata dopo che la pena detentiva complessiva era stata interamente espiata.L'infondatezza della domanda di restituzione deve essere dichiarata sotto più profili.

2. In primo luogo, nessuna norma attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a disporre la restituzione di somme a questo titolo. In effetti, la competenza del giudice dell'esecuzione non è di tipo generale, ma riguarda i provvedimenti specificamente indicati dagli artt. 667 e ss. cod. proc. pen. e per quelli ricavabili da altre norme.

3. In secondo luogo, il ricorrente non chiarisce adeguatamente il titolo in base al quale aveva chiesto la restituzione della somma pagata: quando era stato eseguito, il pagamento non era indebito, in quanto la prima sentenza di condanna era irrevocabile ed esecutiva. Si ipotizza, quindi, che il pagamento sia divenuto indebito successivamente: ma tale trasformazione sarebbe conseguenza dell'esecuzione di una pena di tipo differente - a sua volta del tutto legittima - e non, ad esempio, in conseguenza di un erroneo pagamento per la seconda volta della stessa somma.

4. Ci si può chiedere se il pregresso pagamento della multa inflitta dalla prima sentenza avrebbe potuto incidere sull'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero con riferimento alla seconda sentenza: se, cioè, il condannato avrebbe potuto far rilevare al pubblico ministero (e, se del caso, al giudice dell'esecuzione) l'avvenuto pagamento della somma per ottenere che fosse in qualche modo computato per determinare la pena detentiva da espiare. Alla luce dell'art. 657 cod. proc. pen., a tale quesito deve essere data risposta negativa, atteso che la norma prevede che, nel determinare la pena detentiva da eseguire, il pubblico ministero computi la custodia cautelare, la misura di sicurezza detentiva, la pena detentiva espiata per un reato diverso nei casi previsti dal secondo comma. Il terzo comma prevede, inoltre, che tali periodi di custodia cautelare e di pena detentiva siano computati per la determinazione della pena pecuniaria da eseguire; non prevede, invece, l'operazione contraria.

5. Appare, comunque, decisiva una diversa considerazione: la richiesta di restituzione della somma non poteva essere richiesta essendosi ormai esaurito il rapporto esecutivo derivante dall'esecuzione della prima sentenza di condanna con il pagamento della sanzione pecuniaria. Il tema è stato approfondito recentemente in conseguenza delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno inciso sul trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti. Si è affermato che l'estinzione della pena pecuniaria per avvenuto pagamento - effettuato anteriormente alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha ripristinato per le "droghe leggere" il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - esclude l'applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953 - relativo alla cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali di una sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale - essendosi ormai concluso il rapporto esecutivo attinente alla predetta sanzione, a nulla rilevando la successiva rideterminazione della medesima pena in misura ridotta da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39237 del 19/04/2017, Malorgio, Rv. 271047); successivamente si è ritenuto sussistente l'interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione "in executivis" della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'estinzione di entrambe tali pene (Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, Pipicella, Rv. 282420;

Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893). Il rapporto esecutivo derivante dalla prima sentenza di condanna si era, quindi, estinto con l'espiazione della pena detentiva e con il pagamento della pena pecuniaria, per cui il giudice dell'esecuzione non aveva titolo per provvedere sulla domanda di restituzione della somma pagata, relativa ad un rapporto esecutivo differente da quello sorto dalla irrevocabilità della seconda sentenza di condanna.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con