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Sentenza — n. 47352/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47352/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47352/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nei confronti di Lombardo Antonio sono state emesse due sentenze del Tribunale di Locri, rispettivamente il 30/4/2018, irrevocabile il 23/6/2019, e il 6/7/2021, irrevocabile il 23/7/2021; in entrambe il Giudice aveva ordinato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno, con prescrizione di cura. La prima condanna riconosceva l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e, quindi, condannava l'imputato alla reclusione, disponendo, altresì, la misura di sicurezza; la pena detentiva era stata scontata a partire dal 22/7/2020 'presso la Casa Circondariale di Salerno, fino al 23/9/2021, data della scarcerazione per espiazione di pena e trasferimento alla REMS di Santa Sofia D'Epiro (CS).

Regesto Legislator

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art. 89 cod. pen, art. 209 cod. pen; Sentenza — n. 47352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Prima della scarcerazione, con ricorso in data 29 - 31/7/2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Salerno, ai sensi dell'art. 679, comma 1, cod. proc. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato. All'udienza del 21/4/2022, il Magistrato di Sorveglianza, rilevato che il condannato era sottoposto a misura di sicurezza in esecuzione presso la già menzionata REMS e ritenuto che doveva essere attivato il procedimento di unificazione delle misure ai sensi dell'art. 209 cod. pen. da parte del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, disponeva la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza.

Parole chiave

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trasferimento disciplinare domanda d'asilo di rom decisioni di riassegnazione o trasferimento polizia degli stranieri riesame della carcerazione preventiva allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 89 cod. pen
La prima condanna riconosceva l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.
art. 209 cod. pen
All'udienza del 21/4/2022, il Magistrato di Sorveglianza, rilevato che il condannato era sottoposto a misura di sicurezza in esecuzione presso la già menzionata REMS e ritenuto che doveva essere attivato il procedimento di unificazione delle misure ai sensi dell'art. 209 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA nei confronti di: UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SALERNOcon l'ordinanza del 21/04/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha concluso per la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno.

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di Lombardo Antonio sono state emesse due sentenze del Tribunale di Locri, rispettivamente il 30/4/2018, irrevocabile il 23/6/2019, e il 6/7/2021, irrevocabile il 23/7/2021; in entrambe il Giudice aveva ordinato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno, con prescrizione di cura. La prima condanna riconosceva l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e, quindi, condannava l'imputato alla reclusione, disponendo, altresì, la misura di sicurezza; la pena detentiva era stata scontata a partire dal 22/7/2020 'presso la Casa Circondariale di Salerno, fino al 23/9/2021, data della scarcerazione per espiazione di pena e trasferimento alla REMS di Santa Sofia D'Epiro (CS).

Prima della scarcerazione, con ricorso in data 29 - 31/7/2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Salerno, ai sensi dell'art. 679, comma 1, cod. proc. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato. All'udienza del 21/4/2022, il Magistrato di Sorveglianza, rilevato che il condannato era sottoposto a misura di sicurezza in esecuzione presso la già menzionata REMS e ritenuto che doveva essere attivato il procedimento di unificazione delle misure ai sensi dell'art. 209 cod. pen. da parte del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, disponeva la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza.

2. Con ordinanza del 6/5/2022, il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza solleva conflitto negativo di competenza. Il Magistrato rileva che, alla data della richiesta del Pubblico Ministero (29/7/2021), Lombardo era detenuto presso la Casa Circondariale di Salerno, essendo stato trasferito alla REMS di Cosenza solo il 23/9/2021, per di più in forza dell'applicazione provvisoria di misura di sicurezza disposta nell'ambito di un terzo procedimento. Secondo il Magistrato rimettente, pertanto, la competenza a provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero è del Magistrato di Salerno, in forza dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, alla data della richiesta, il condannato era detenuto nella locale Casa Circondariale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Salerno. Come correttamente rilevato dal Magistrato rimettente, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza appartiene al magistrato che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta - in questo caso della richiesta del Pubblico Ministero di accertamento della pericolosità sociale del condannato. Pertanto, è irrilevante la circostanza che, alla data della decisione, il condannato fosse stato trasferito in una REMS rientrante nella giurisdizione di altro magistrato di sorveglianza, atteso che tale trasferimento non incide sulla competenza territoriale determinata al momento della richiesta.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Salerno cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere