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Sentenza — n. 47350/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47350/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47350/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta avverso precedente ordinanza che aveva respinto l'istanza di Caterina Tropea di revoca della confisca disposta nel processo penale a carico del figlio Rosario Sarcone, condannato per il reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990. La confisca era stata disposta per un'autovettura, ritenuta essere stata messa a disposizione dell'associazione criminosa, nonché per somme di denaro e rapporti finanziari, ritenuti nella disponibilità diretta di Sarcone nonostante la formale intestazione alla madre, sulla base di un'intercettazione tra madre e figlio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47350/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'autovettura confiscata, infine, era nella disponibilità dell'associazione, era usata da Rosario Sarcone e veniva utilizzata per il trasporto della droga.

Parole chiave

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spese del veicolo a motore confisca del veicolo a motore deduzione per autofinanziamento spesa sontuosa reddito dei genitori confisca dei proventi di reato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROPEA CATERINA nato a BOTRICELLO il 08/03/1950 avverso l'ordinanza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta avverso precedente ordinanza che aveva respinto l'istanza di Caterina Tropea di revoca della confisca disposta nel processo penale a carico del figlio Rosario Sarcone, condannato per il reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990. La confisca era stata disposta per un'autovettura, ritenuta essere stata messa a disposizione dell'associazione criminosa, nonché per somme di denaro e rapporti finanziari, ritenuti nella disponibilità diretta di Sarcone nonostante la formale intestazione alla madre, sulla base di un'intercettazione tra madre e figlio.

La Corte territoriale sottolineava che gli elementi emersi dal processo penale dimostravano la riferibilità indiretta dei beni a Rosario Sarcone. La conversazione intercettata era molto rilevante, dimostrando che l'uomo aveva la disponibilità dei beni intestati alla madre e provando l'origine della provvista per il loro acquisto. Con riferimento a questo secondo aspetto, l'ordinanza rimarcava che la verifica della sproporzione richiesta dalla norma deve essere effettuata con riferimento al momento dei singoli acquisti, ovvero rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti.

Ebbene: a fronte delle entrate percepite dalla Tropea negli anni 1997 - 2016, la donna aveva investito somme di gran lunga superiori alle sue capacità di reddito; si trattava di investimenti assolutamente ingiustificati e nettamente superiori al reddito annuale, anche tenendo conto del TFR percepito e ai beni ricevuti in eredità dopo la morte di Salvatore Sarcone. In definitiva, un reddito mensile di circa euro 1.500 non consentiva l'accumulo del patrimonio confiscato. Ciò dimostrava, come risultava dall'intercettazione tra madre e figlio, che il denaro era, in realtà, nella disponibilità di Rosario Sarcone, che dava direttive alla madre sull'utilizzazione del denaro.

L'autovettura confiscata, infine, era nella disponibilità dell'associazione, era usata da Rosario Sarcone e veniva utilizzata per il trasporto della droga.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Caterina Tropea, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa aveva prodotto una dettagliata consulenza di parte nella quale era ricostruito il patrimonio sequestrato e veniva indicata la legittima provenienza delle somme. La Tropea aveva redditi da lavoro e, inoltre, non sussisteva alcuna coincidenza temporale tra la formazione del patrimonio e i reati contestati al figlio. La ricorrente sottolinea che, quando i beni sono intestati a terzi, deve essere l'accusa a provare la disponibilità dei beni in capo al condannato e la derivazione dall'attività illecita.Le intercettazioni telefoniche tra Rosario Sarcone e Caterina Tropea non dimostravano affatto la disponibilità del denaro in capo al primo che, unico figlio maschio di madre vedova, dava consigli alla madre sul suo utilizzo.

Il ricorrente richiama il contenuto della consulenza di parte che aveva dimostrato che i risparmi detenuti dalla Tropea si erano formati gradualmente nel corso degli anni e non potevano essere considerati sproporzionati ai redditi dichiarati e alle somme percepite. Il momento di acquisizione dei beni era lontano dal "reato spia". L'autovettura, infine, non disponeva affatto di un doppiofondo e non aveva subito alcuna modifica strutturale, né era stata usata per il trasporto di droga.

3. L'Avvocato generale, Pasquale Fimiani, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. A fronte di una motivazione puntuale e dettagliata dell'ordinanza impugnata sia sul contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra la Tropea e il figlio, sia sull'importo e sull'epoca degli investimenti rapportati ai redditi percepiti dalla Tropea, sia, infine, sull'utilizzazione dell'autovettura confiscata per il trasporto della droga da parte dell'associazione criminosa di cui Rosario Sarcone faceva parte, la ricorrente non fa che proporre considerazioni di merito del tutto generiche, richiamando il tenore della consulenza di parte - puntualmente analizzata dall'ordinanza impugnata - e avanzando considerazioni prive di capacità dimostrativa o del tutto mancanti di autosufficienza. L'ordinanza applica correttamente i principi in tema di confisca "allargata", dimostra adeguatamente la disponibilità dell'autovettura e degli investimenti finanziari in capo a Sarcone Rosario, evidenzia la provenienza del denaro di volta in volta investito dall'attività illecita, pur non essendo necessaria la prova di una derivazione diretta.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembr