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Sentenza — n. 47349/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47349/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Xepa Shkelzen (concedendo la detenzione domiciliare generica richiesta in via subordinata), rilevando l'assenza di «traccia in atti di una attività lavorativa o di volontariato di contenuto risocializzante».

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47349/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Xepa Shkelzen, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione in particolare come travisamento degli atti. Si duole la difesa che il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato la decisione di rigetto sulla base dell'assenza di traccia in atti di un'attività lavorativa o di volontariato di contenuto risocializzante, senza tenere, quindi, conto della documentazione attestante la disponibilità ad effettuare volontariato presso una parrocchia di Acerra, che era stata depositata in atti e che viene allegata al ricorso. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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attività fuori del servizio dell'impiegato statale protezione dei testimoni curatela volontaria servizio militare verosimiglianza della persecuzione obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XEPA SHKELZEN nato il 15/04/1980 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; l'ette/sentire le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Xepa Shkelzen (concedendo la detenzione domiciliare generica richiesta in via subordinata), rilevando l'assenza di «traccia in atti di una attività lavorativa o di volontariato di contenuto risocializzante».

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Xepa Shkelzen, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione in particolare come travisamento degli atti. Si duole la difesa che il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato la decisione di rigetto sulla base dell'assenza di traccia in atti di un'attività lavorativa o di volontariato di contenuto risocializzante, senza tenere, quindi, conto della documentazione attestante la disponibilità ad effettuare volontariato presso una parrocchia di Acerra, che era stata depositata in atti e che viene allegata al ricorso. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Invero, il ricorrente sostiene, diversamente da quanto affermato dal provvedimento impugnato, che era stata depositata documentazione attestante la disponibilità ad effettuare volontariato, che allega al ricorso. Nel verbale di udienza, però, non si dà atto della presenza in atti di tale documentazione. Né la difesa, al momento della redazione di detto verbale, risulta avere rilevato, dandone atto nel medesimo verbale, la presenza di atti non contemplati ai fini della decisione tra cui la suddetta documentazione, che non è dato evincere se e quando è stata depositata (non recando sulla copia prodotta - avuto riguardo alla dichiarazione manoscritta del parroco - una data certa di deposito).

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 settem