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Sentenza — n. 47341/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47341/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47341/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Riccardo ALIBERTI la pena di un anno e un mese di reclusione ed euro 1.000 di multa per i delitti di fabbricazione e detenzione di un'arma da sparo ex artt. 1, 2 e 7 I. n. 895 del 1967, 23, secondo e terzo comma, I. n. 110 del 1975.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47341/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, in quanto il calcolo della pena contenuto nella richiesta delle parti, recepito nella sentenza di patteggiamento, è palesemente erroneo, avendo il giudice di merito individuato la pena base per il più grave delitto di fabbricazione di armi di cui all'art. 23, terzo comma, I. n. 110 del 1975, al di sotto del minimo legale di tre anni di reclusione ed euro 2.000 di multa. Si tratta, dunque, di una determinazione contra legem della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Braidich, Rv. 236033), invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito. 3.1.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi alleggerimento della pena fabbricazione di stupefacenti pena minima sanzione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari applicava ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: ALIBERTI RICCARDO nato a CAGLIARI il 27/05/1974 avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Cagliari; dato avviso al difensore che non ha fatto pervenire le conclusioni scritte;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Riccardo ALIBERTI la pena di un anno e un mese di reclusione ed euro 1.000 di multa per i delitti di fabbricazione e detenzione di un'arma da sparo ex artt. 1, 2 e 7 I. n. 895 del 1967, 23, secondo e terzo comma, I. n. 110 del 1975.

2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Cagliari che, a fronte dell'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice a quo, denuncia la violazione di legge perché la pena base è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale.

3. Il ricorso è fondato, in quanto il calcolo della pena contenuto nella richiesta delle parti, recepito nella sentenza di patteggiamento, è palesemente erroneo, avendo il giudice di merito individuato la pena base per il più grave delitto di fabbricazione di armi di cui all'art. 23, terzo comma, I. n. 110 del 1975, al di sotto del minimo legale di tre anni di reclusione ed euro 2.000 di multa. Si tratta, dunque, di una determinazione contra legem della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Braidich, Rv. 236033), invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito. 3.1.

Non potendosi fare luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice che l'ha emessa per l'ulteriore corso, potendo le parti eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena determinata in misura legale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, PG c/ Perdicaro, Rv. 277382).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio. )EPOSITJek Così deciso il 9 novembre 2022. IN CAN