Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47128/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47128/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in funzione di giudice dell'appello ex art. 680, comma 2, cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Simone SILVESTRI avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano in data 15 novembre 2021 con la quale, prosciolto l'imputato per vizio di mente, veniva applicata allo stesso la misura di sicurezza del ricovero in una R.E.M.S.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47128/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 680, comma 2, cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Simone SILVESTRI avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano in data 15 novembre 2021 con la quale, prosciolto l'imputato per vizio di mente, veniva applicata allo stesso la misura di sicurezza del ricovero in una R.E.M.S.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame medico nuova perizia psichiatrica diritto di rimanere provvedimento sanitario d'integrazione allontanamento nonostante motivi di salute rimborso dell'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SIMONE nato a AVEZZANO il 05/04/1982 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in funzione di giudice dell'appello ex art. 680, comma 2, cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Simone SILVESTRI avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano in data 15 novembre 2021 con la quale, prosciolto l'imputato per vizio di mente, veniva applicata allo stesso la misura di sicurezza del ricovero in una R.E.M.S.

2. Ricorre Simone SILVESTRI, a mezzo del difensore avv. Antonio Piero Milo, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale perché, contrariamente a quanto riferito nel provvedimento impugnato, sono in atti le osservazioni cliniche rese in data 14 settembre 2021 dal dr. Vittorio Sconci (di cui dà atto il primo giudice), osservazioni che non sono state esaminate in appello, come pure le successive note del 26 aprile 2022.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In disparte l'erronea affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, dell'assenza delle osservazioni del dr. Sconci in data 14 settembre 2021, il ricorrente non ne deduce neppure la decisività, né deduce di avere sviluppato specifiche critiche alla decisione di primo grado che, invece, le aveva prese in esame. 3.2. Esorbitano, invece, dal deducibile le doglianze concernenti le successive osservazioni del sanitario in data 26 aprile 2022, poiché successive alla pronuncia della sentenza di primo grado e perciò estranee al devolutum. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci