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Sentenza — n. 46914/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural nullity objection during trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Valore Nunzio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that a procedural nullity occurred because he was notified late of a hearing, but the court found no merit in this claim. Since the defense failed to raise this objection during the trial, the defect was deemed cured under the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A procedural nullity arising from late notification of a hearing is cured if not raised by the defense during the trial, rendering a subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity late notification cured defect inadmissible appeal criminal procedure revoca della sospensione condizionale diritti della difesa rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Valore Nunzio, nato a Catania il 07/05/1968 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. - la sospensione condizionale della pena, concessa a Nunzio Valore con sentenza 12 febbraio 2014, pronunciata dal Tribunale di Ragusa e divenuta irrevocabile il 31 marzo 2014, causa intervenuta recidiva delittuosa nel quinquennio.

2. Valore ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nel motivo unico, una nullità di ordine processuale, derivante dalla tardiva notificazione a se medesimo dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, tenuta dinanzi al giudice a quo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942-01), l'inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni liberi antecedenti il giorno dell'udienza, per l'avviso alle parti e ai difensori, determina una nullità a regime intermedio (e non una nullità assoluta, che presuppone la totale pretermissione della citazione), sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non eccepita in udienza dal difensore presente, di fiducia o d'ufficio. Nel caso di specie, nessuna eccezione difensiva fu al riguardo e per tempo formulata, come risulta dagli atti di causa, dal Collegio appositamente compulsati stante la natura processuale della doglianza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.i LO

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.