Cassation Court orders correction of its own judgment for omitting civil party's legal costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in its June 2022 judgment regarding the omission of costs awarded to a civil party. The appellant, Leonardo Metrangolo, argued that the court failed to order the defendant to pay his legal expenses despite his participation in the proceedings. The court agreed, citing established jurisprudence that such omissions constitute correctable material errors rather than nullities, allowing the remedy under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 535, comma 4 cod. proc. pen.: The omission of a mandatory and consequential award of legal costs to a civil party in a cassation judgment constitutes a correctable material error, not a nullity, and must be remedied via the correction procedure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METRANGOLO LEONARDO avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto procedersi alla correzione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente, Leonardo Metrangolo, parte civile nel procedimento penale contro Pezzuto Vincenzo ed altri due imputati, concluso con la sentenza di questa Sezione emessa in data 8 giugno 2022 con cui, fra le altre statuizioni, è stato rigettato il ricorso di Pezzuto con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali in. favore delle parti civili Mario Nicola Metrangolo, Lidia Elia e Raffaele Rampino, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiede - per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. Giovanni Pezzuto - che sia corretto, ai sensi degli artt. 130 e 535, comma 4, cod. proc. pen., l'errore materiale in cui è incorsa la predetta sentenza con riferimento alla mancata statuizione della condanna alle spese sostenute dalla parte civile Leonardo Metrangolo.
Il ricorso rappresenta che la parte civile è intervenuta nel giudizio di legittimità, depositando in sede di discussione, per il tramite del sostituto processuale, unitamente alla nota spese articolate conclusioni anche in ordine alla condanna di Vincenzo Pezzuto alla spese del grado e che, pertanto, ha diritto di porre rimedio all'omissione con la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve procedersi alla correzione dell'errore materiale 1. Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale, maggioritario secondo il quale all'omessa statuizione dovuta,relativa al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, può porsi rimedio mediante la procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. 1.1. La questione è stata affrontata anche da una pronuncia delle Sezioni Unite nel 2008 orientata ad affermare detta possibilità. Dopo avere ricostruito la nozione di errore materiale nel processo penale molto ampia, secondo cui la stessa lettera dell'art. 130 cod. proc. pen. lascia intendere che il presupposto essenziale per ammettere la procedura di correzione sia quello che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, prescindendosi da valutazioni collegate al fatto che esso sia o meno oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice, le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la procedura di correzione di cui all'art.130 cod. proc. pen. a tutte le situazioni in cui sia possibile procedere all'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale includendo, tra queste (oltre che le omissioni previste come specificamente rimediabili dal giudice dell'esecuzione), le ipotesi di correggibilità di cui all'art.535, comma 4, cod. proc. pen., ed al coordinato disposto degli artt. 546, comma 3, e 547 del codice di rito, ovverossia quelle relative a statuizioni che abbiano natura accessoria, rispetto al thema decidendum, della (obbligatoria) statuizione omessa.
In questo senso hanno stabilito il principio di ordine generale in base al quale "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria ed a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen.". Detta impostazione è pienamente condivisa anche da una parte significativa della successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di correzione della sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di statuire in merito alle spese sostenute dalla parte civile.
Si è affermato, infatti, che la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (Sez. 2, n. 6809 del 2/3/2009, Gottuso, Rv. 233422;
Sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, Ciarrapico, Rv. 255534). 1.2. Anche le Sezioni Unite civili, recentemente, hanno affermato che, dinanzi alla mancata liquidazione delle spese nel disp(Aitivo della sentenza anche emessa ex art. 429 cod. proc. civ. - sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e ss cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione e non agli ordinari mezzi di impugnazione (Sez.
U, n. 16415 del 21/6/2018, Rv. 649295).
2. Deve, pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza pubblica in data 8 giugno 2022 della Corte di cassazione, sezione prima penale, relativo ai ricorsi iscritti al n. 33012/2021 reg. gen., apponendo, dopo la frase «[...] in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge», la seguente frase «condanna, altresì, l'imputato Pezzuto Vincenzo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Metrangolo Leonardo, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge». Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni». L'importo di euro 3.500,00 è stato determinato, tenuto conto dell'impegno profuso e degli importi liquidati in favore dei difensori delle altri parti civili.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza pubblica in data 8 giugno 2022 della Corte di cassazione, sezione prima penale, relativo ai ricorsi iscritti al n. 33012/2021 reg. gen., apponendo, dopo la frase «[...] in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge», la seguente frase «condanna, altresì, l'imputato Pezzuto Vincenzo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Metrangolo Leonardo, che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge». Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso, in R