Sentenza — n. 46907/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TIVOLInel procedimento a carico di: MAGGIANI ERCOLINO nato a GUIDONIA MONTECELIO il 02/12/1948 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrt-ke le conclusioni del PG 5 . reciAtn (.t—Q_ ceYt -e. t zl_ce-osfz-:›A-LQ_A-ct 4>110 c-anA-3 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Tivoli - quale giudice della esecuzione - con ordinanza resa in data 21 febbraio 2022 ha respinto la richiesta di revoca del beneficio della pena sospesa già concesso a Maggiani Ercolino con sentenza del 18 maggio 2015 (irrevocabile il 7 settembre 2018). 1.1 La pensa sospesa è subordinata, nel caso concreto, al risarcimento del danno per euro 25.500 (per il reato di sottrazione di beni pignorati).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46907/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 In sintesi il P.M. ricorrente osserva che l'unica causa di giustificazione del mancato adempimento è rappresentata dalla «assoluta impossibilità» di realizzare la prestazione mentre nel caso di specie è stata valorizzata una condizione di «mera difficoltà». Si evidenzia, peraltro, che almeno in rapporto alla condotta oggetto di giudizio il Maggiani si è impossessato (senza indicarne la sorte) di beni del valore di circa 25.000 euro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TIVOLInel procedimento a carico di: MAGGIANI ERCOLINO nato a GUIDONIA MONTECELIO il 02/12/1948 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrt-ke le conclusioni del PG 5 . reciAtn (.t—Q_ ceYt -e. t zl_ce-osfz-:›A-LQ_A-ct 4>110 c-anA-3 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Tivoli - quale giudice della esecuzione - con ordinanza resa in data 21 febbraio 2022 ha respinto la richiesta di revoca del beneficio della pena sospesa già concesso a Maggiani Ercolino con sentenza del 18 maggio 2015 (irrevocabile il 7 settembre 2018). 1.1 La pensa sospesa è subordinata, nel caso concreto, al risarcimento del danno per euro 25.500 (per il reato di sottrazione di beni pignorati).
Non risulta realizzato l'adempimento nel termine indicato in sentenza. In motivazione il G.E. ritiene giustificato il mancato adempimento in ragione delle «oggettive difficoltà» riconducibili alla modesta percezione di redditi da parte del Maggiani, in una con l'incidenza di spese mediche e di sostentamento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 In sintesi il P.M. ricorrente osserva che l'unica causa di giustificazione del mancato adempimento è rappresentata dalla «assoluta impossibilità» di realizzare la prestazione mentre nel caso di specie è stata valorizzata una condizione di «mera difficoltà». Si evidenzia, peraltro, che almeno in rapporto alla condotta oggetto di giudizio il Maggiani si è impossessato (senza indicarne la sorte) di beni del valore di circa 25.000 euro.
3. Ha depositato memoria difensiva Maggiani Ercolino. Con tale atto si chiede il rigetto del ricorso, avendo il G.E. fatto specifico riferimento a dati di fatto che concretizzano la impossibilità di adempiere.
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante l'affermazione per cui la mancata osservanza della condizione è causa di revoca del beneficio salvi i casi di comprovata impossibilità dell'adempimento (v. Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, rv. 211917), derivante da condotta non imputabile al condannato. Si tratta della applicazione di un principio generale dell'ordinamento che tiene conto da un lato della prognosi positiva di astensione dalla commissione di nuovi illeciti (sottesa alla concessione del beneficio) dall'altr if-SìUliare la effettività della statuizione che integra la condizione (cui il beneficio è sottoposto) e gli interessi riparatori sottesi alla medesima. 4.2 La elaborazione giurisprudenziale su questione analoga (in tema di condizioni per la riabilitazione e profili risarcitori) porta a ritenere rilevante, sotto il profilo della possibile giustificazione, non solo l'assoluta indigenza ma anche le situazioni di comprovata e oggettiva difficoltà, nel senso che « il condannato pur non essendo indigente, non dispone di mezzi patrimoniali che gli consentano di eseguire il risarcimento stesso senza subire un sensibile sacrificio » tale da compromettere le indispensabili esigenze di vita (v.
Sez. I n. 640 del 1.2.1994, rv 197522). 4.3 In tal senso la decisione impugnata appare non già viziata in diritto, quanto carente nello sviluppo dei dati di fatto che consentono di inquadrare la complessiva condotta del condannato, dovendosi tener conto - come segnalato dal P.M. ricorrente - anche delle ricadute economiche della condotta illecita oggetto di giudizio in cognizione e delle 'reali' condizioni di vita del Maggiani. Va pertanto disposto un nuovo giudizio, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigl