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Sentenza — n. 46891/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46891/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ciampi Ugo ricorre avverso l'ordinanza del 25 novembre 2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale il condannato aveva chiesto il cumulo delle pene concorrenti avente a oggetto la computazione del periodo di giorni ventisette di carcerazione presofferta, come evidenziato dal provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano del 2 maggio 2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il periodo di carcerazione sofferta senza titolo era stato già computato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con l'ordine di esecuzione per la carcerazione e l'ordine di scarcerazione del 13 ottobre 2020.

Regesto Legislator

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art. 663 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46891/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, 127 e 663 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente confuso l'ordine di esecuzione della carcerazione del 13 ottobre 2020 (con il quale la Procura della Repubblica si era limitata ad evidenziare che vi era un periodo di presofferto e che il condannato aveva diritto all'emissione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti) con il richiesto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., non emesso nel caso in esame.

Parole chiave

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computo del carcere preventivo indennizzo per detenzione ingiustificata errore nella commisurazione della pena calcolo del pignoramento detenzione eccessiva ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 663 cod. proc. pen
Pertanto, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la competenza a procedere al cumulo delle pene concorrenti spettava al pubblico ministero a cui deve, eventualmente, essere proposta la relativa istanza.
art. 666 cod. proc. pen
Il giudice dell'esecuzione, infatti, è obbligato a procedere all'unificazione delle pene concorrenti quando le questioni connesse al cumulo siano sollevate nel procedimento previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAMPI UGO nato a MESSINA il 03/03/1981 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/scte-le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Francesca Costantini, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ciampi Ugo ricorre avverso l'ordinanza del 25 novembre 2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale il condannato aveva chiesto il cumulo delle pene concorrenti avente a oggetto la computazione del periodo di giorni ventisette di carcerazione presofferta, come evidenziato dal provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano del 2 maggio 2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il periodo di carcerazione sofferta senza titolo era stato già computato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con l'ordine di esecuzione per la carcerazione e l'ordine di scarcerazione del 13 ottobre 2020.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, 127 e 663 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente confuso l'ordine di esecuzione della carcerazione del 13 ottobre 2020 (con il quale la Procura della Repubblica si era limitata ad evidenziare che vi era un periodo di presofferto e che il condannato aveva diritto all'emissione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti) con il richiesto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., non emesso nel caso in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, è obbligato a procedere all'unificazione delle pene concorrenti quando le questioni connesse al cumulo siano sollevate nel procedimento previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. e, in particolare, quando il provvedimento di unificazione presuppone la pregiudiziale statuizione in materia di revoca dei benefici o su altre questioni che incidano sulla determinazione della pena da unificare (Sez. 1, n. 1020 del 04/02/1999, Ghiro, Rv. 212964). Nel caso in esame, come evidenziato dal Procuratore generale, l'istanza di Ciampi si era limitata a proporre una mera richiesta di riconoscimento del cumulo delle pene concorrenti, senza la connessa prospettazione di alcuna questione di competenza del giudice dell'esecuzione, pregiudiziale rispetto all'unificazione delle pene concorrenti presupposte. Pertanto, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la competenza a procedere al cumulo delle pene concorrenti spettava al pubblico ministero a cui deve, eventualmente, essere proposta la relativa istanza.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del