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Sentenza — n. 46890/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for execution suspension due to prior suspension rejection and existing criminal title.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Dani Besmir's appeal against the Florence court's refusal to suspend the execution of a criminal sentence. Besmir argued that having served part of his prior sentence, he should qualify for a new suspension under Article 656 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since Besmir had already obtained a suspension for the same underlying conviction, he could not request a second suspension for the same penalty, regardless of partial time served.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; The suspension of execution of a criminal order cannot be granted a second time for the same penalty if a previous request for the same measure was rejected, even if the total sentence later falls within the statutory limits.

Parole chiave

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suspension of execution criminal penalty partial sentence served prior suspension rejection Code of Criminal Procedure sospensione di pena pena con condizionale parziale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
pen., oggetto della richiamata sentenza di condanna da ritenersi ostativa, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod.
Art. 657 cod. proc. pen.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 624 bis cod. pen
Dani, infatti, vantava un periodo di presofferto corrispondente ad anni uno e giorni ventidue di reclusione e la complessiva pena per i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen.
art. 656 cod. proc. pen
pen., oggetto della richiamata sentenza di condanna da ritenersi ostativa, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Paolini, Rv. 263380
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DANI BESMIR nato il 22/01/1993 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'immeditata liberazione del condannato, se non detenuto per altra causa.

RITENUTO IN FATTO

1. Dani Besmir ricorre avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2021 del del Tribunale di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione del 4 novembre 2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze relativo alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.u.p. del Tribunale di Firenze del 22 aprile 2021. Il condannato aveva effettuato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, con conseguente declaratoria di sospensione del provvedimento esecutivo, in ragione della parziale espiazione della pena patita con precedente periodo di presofferto (pari ad anni uno e giorni ventidue di reclusione) che, in applicazione del principio di scindibilità del cumulo, doveva essere computata al reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., oggetto della richiamata sentenza di condanna da ritenersi ostativa, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., all'ottenimento della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 656, 657 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il condannato aveva già espiato la pena complessivamente disposta dal giudice della cognizione in ordine ai reati di furto in abitazione, ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Dani, infatti, vantava un periodo di presofferto corrispondente ad anni uno e giorni ventidue di reclusione e la complessiva pena per i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. era pari a mesi sette, giorni quindici di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; lo stesso, quindi, avrebbe avuto diritto a beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., perché la pena di cui ai reati ostativi era stata dallo stesso interamente espiata prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. La richiesta di sospensione dell'esecuzione, già respinta dal pubblico ministero procedente e dal giudice dell'esecuzione, risulta infondata per la dirimente ragione che Dani l'aveva già ottenuta una prima volta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. In ogni caso, il titolo di reato è ostativo alla sospensione dell'esecuzione richiesta a prescindere dall'espiazione parziale della relativa pena. Tali rilievi inducono a ritenere che egli sia impossibilitato a fruire per la seconda volta dello stesso beneficio in relazione all'espiazione della stessa pena detentiva.

Giova ribadire, infatti, che la sospensione dell'ordine di esecuzione previste/ dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione a successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione (Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Paolini, Rv. 263380).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle