Cassation appeal against GIP interception denial dismissed as non-appealable administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a GIP decision denying authorization for telephone interception, arguing the ruling violated procedural codes regarding threat offenses. The court held that such GIP decrees lack the characteristics of a final judicial decision and thus cannot be appealed. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it targeted a non-appealable administrative act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen; Art. 266, comma 1, lett. f); Art. 271, comma 1 cod. proc. pen: Decrees by the Judge for Preliminary Investigations regarding interception orders are non-appealable administrative acts lacking the nature of a final judicial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NUOROnei confronti di: IGNOTI avverso il decreto del 30/12/2021 del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni dell'Avvocato generale Pietro Gaeta che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha rigettato la richiesta di autorizzazione a disporre operazioni di intercettazione avanzata in data 29 dicembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in un procedimento nei confronti di ignoti per i reati di cui agli artt. 424 e 612, secondo commaicod. pen.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, lamentando violazione degli artt. 266, comma 1, lett. f), e 271, comma 1, cod. proc. pen, sulla base di rilievi che censurano le ragioni del diniego in quanto fondate sull'erroneo presupposto secondo cui le operazioni di intercettazioni nel caso del reato di minaccia sarebbero ammesseolo nell'ipotesi della condotta commessa con il mezzo telefonico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile.
2. Invero, come rilevato nella requisitoria depositata dall'Avvocato generale, i decreti pronunciati in materia di intercettazioni dal G.i.p.., non sono impugnabili neanche quando il loro contenuto risulti "stravagante" e dunque neanche sotto il profilo dell'abnormità (Sez. 1, n. 2668 del 11/04/1997, Rv. 207473). Tale conclusione deriva dalla considerazione che si tratta di decreti che non hanno contenuto di sentenza, che non incidono sulla libertà personale, che non concludono il procedimento, né una sua fase decisoria, sicché rimangono esclusi, in assenza di un'apposita disposizione, dal novero dei provvedimenti in relazione ai quali il codice di rito prevede la facoltà delle parti di proporre impugnazione.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3 giugno 20224 < IN" -J liere estensore