Cassation court annuls criminal conviction due to defendant's death before final judgment extinguishes the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance criminal judgment because the defendant died before the conviction became final. Although the defense argued for non-prosecution under Article 150 of the Penal Code, the court confirmed that the death extinguished the crime entirely. Consequently, the appeal was rejected as moot, and the original sentence was voided without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150, comma 1, cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: The death of the accused before the final judgment extinguishes the crime, necessitating the annulment of the conviction without remittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BISCEGLIE GIUSEPPE nato a ROMA il 08/03/1945 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'inammissibilità del ricorso; l'avv. Marco Zaccaria, difensore dell'imputato, ha concluso, per iscritto, chiedendo che la Corte, preso atto del decesso del Bisceglie, dichiari non doversi procedere nei confronti dello stesso per morte del medesimo; ha prodotto certificato di morte;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 settembre 2021 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in data 30.3.2021, con la quale Bisceglie Giuseppe era stato riconosciuto responsabile del tentato omicidio aggravato ai danni del figlio Nicolas (capo A della rubrica), nonché del reato di lesioni personali aggravate ai danni dell'altro figlio, Costantino, così riqualificato il fatto contestato al capo B) della rubrica e, conseguentemente, unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, esclusa la recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato, alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione e alle pene accessorie di legge.
2. Avverso detta sentenza, l'avvocato Marco Zaccaria, sostituto processuale dell'avv. Martina Rodriguez Pereira, difensore di fiducia dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata riqualificazione del delitto contestato al capo A) nella fattispecie di cui agli artt.582 e 585 cod. pen.". 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.".
3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Core, d.ssa M. Francesca Loy, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; successivamente, l'avv. Zaccaria ha comunicato a questa Corte che il Bisceglie è deceduto, allegando certificato di morte; ha chiesto, quindi, che venga pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti del proprio assistito ai sensi W-ft: 150 cod. pen..
4. Il Collegio rileva, in limine, che dal certificato di morte, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di Rocca Priora il 3?10 agosto 2022, risulta che il ricorrente è deceduto in Roma il 22.6.2022.
5. L'evento naturale della morte del giudicabile, accaduto prima della condanna definitiva, comporta, ai sensi dell'art. 150, primo comma, cod. pen., l'effetto giuridico della estinzione del reato.
6. In difetto di qualsivoglia evidenza di prova che imponga la adozione di alcuna delle statuizioni contemplate dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, n. m. sul punto, secondo cui la causa estintiva in parola non preclude la possibilità degli epiloghi decisori più favorevoli), deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il reato è estinto per la morte dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso, il 21 settembre 2022 Il Consigl