Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46503/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con provvedimento reso in data 8 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza e trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità, in relazione alla richiesta del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, di rinnovare la misura cautelare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., applicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Veters con ordinanza di convalida emessa all'esito di rito direttissimo in data 24 marzo 2022, a Emanuele Leone e Franca Scelza, indagati del reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen. 1.1.11 Giudice per le indagini preliminari ha rilevato che la competenza per territorio del Tribunale di Napoli era stata ravvisata da quello di Santa Maria Capua Vetere sulla scorta delle dichiarazioni del Leone che aveva affermato, nel corso dell'udienza di convalida, che aveva acquistato la valuta falsa in Napoli e che, invece, il luogo di perfezionamento del reato era sconosciuto, in base alle risultanze che avevano condotto all'arresto, escludendo di poter fondare l'individuazione della competenza per territorio sulle dichiarazioni dell'indagato, reputate non assistite da adeguato riscontro. 1.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 27 cod. proc. pen, art. 9 cod. proc. pen, art. 455 cod. pen; Sentenza — n. 46503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere il giudice competente per territorio in relazione alle condotte contestate, giacché incerto il luogo in cui la condotta ha avuto inizio, dovendo farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. e, in particolare, a quello di cui al comma 1. 3.1.Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsificazione di monete indagine su reati finanziari inchiesta per falsità atti frode nel pignoramento false dichiarazioni senza giuramento perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 27 cod. proc. pen
art. 9 cod. proc. pen
Inoltre deve rilevarsi che, per il reato permanente, il giudice competente per territorio, ove resti non conosciuto il luogo dell'inizio della condotta, va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen.
art. 455 cod. pen
Invero, non risulta noto, se non sulla scorta delle indicate dichiarazioni del Leone, il luogo ove si è verificata la detenzione al fine della messa in circolazione delle monete e banconote di cui all'imputazione, momento consumativo del reato di cui all'art. 455 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto proposto da: GIP TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di : TRIBUNALE MONOCRATICO di SANTA MARIA CAPUA VETEREcon l'ordinanza del 8/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha chiesto statuirsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento reso in data 8 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza e trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità, in relazione alla richiesta del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, di rinnovare la misura cautelare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., applicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Veters con ordinanza di convalida emessa all'esito di rito direttissimo in data 24 marzo 2022, a Emanuele Leone e Franca Scelza, indagati del reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen. 1.1.11 Giudice per le indagini preliminari ha rilevato che la competenza per territorio del Tribunale di Napoli era stata ravvisata da quello di Santa Maria Capua Vetere sulla scorta delle dichiarazioni del Leone che aveva affermato, nel corso dell'udienza di convalida, che aveva acquistato la valuta falsa in Napoli e che, invece, il luogo di perfezionamento del reato era sconosciuto, in base alle risultanze che avevano condotto all'arresto, escludendo di poter fondare l'individuazione della competenza per territorio sulle dichiarazioni dell'indagato, reputate non assistite da adeguato riscontro. 1.2.

Il provvedimento evidenzia che il delitto per il quale si procede è reato la cui condotta cessa solo quando l'agente perde la disponibilità della cosa e che, dunque, appartiene alla categoria di reati (come quelli permanenti) per í quali la competenza si radica nel luogo ove è iniziata la consumazione, nel caso di specie non noto. Infine, si rileva che la polizia giudiziaria aveva bloccato gli autori della condotta all'altezza della barriera autostradale di Napoli Nord, sita nel territorio di Marcianise, individuando la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 2.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha chiesto che la Corte di cassazione voglia statuire la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui trasmettere gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il conflitto sollevato deve essere risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 1.Corretto è il ragionamento svolto dal Giudice per le ìndagini preliminari, in quanto confortato dalle risultanze in atti, oltre che conforme ai principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di individuazione della competenza territoriale nei casi in cui non è noto il luogo di consumazione del reato. 1.1.Conforme all'insegnamento pacifico di questa Corte, invero, risulta la deduzione del giudice remittente, nella parte in cui esclude che si possa addivenire all'individuazione del luogo di consumazione del reato sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici (Sez. 3, n. 33002 del 07/04/2015, N., Rv. 264192;

Sez. 1, n. 24113 del 26/05/2009, confl. comp. in proc. Dhiab Ramzì, Rv. 244033). 1.2. Inoltre deve rilevarsi che, per il reato permanente, il giudice competente per territorio, ove resti non conosciuto il luogo dell'inizio della condotta, va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Rv. 271950; Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246851). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si deve osservare che, nel caso al vaglio, il giudice remittente sottolinea, con ragionamento coerente e logico, l'inaffidabilità delle dichiarazioni dell'indagato Leone in ordine alla ricostruzione degli accadimenti e, dunque, suggerisce, ai fini dì radicare la competenza territoriale, di procedere in base ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cit., onde utilizzare elementi oggettivi.

Invero, non risulta noto, se non sulla scorta delle indicate dichiarazioni del Leone, il luogo ove si è verificata la detenzione al fine della messa in circolazione delle monete e banconote di cui all'imputazione, momento consumativo del reato di cui all'art. 455 cod. pen. oggetto di contestazione provvisoria (nel senso che la condotta, già di per sé sufficiente per l'integrazione del reato ; è la detenzione allo scopo di mettere in circolazione banconote o monete contraffatte: Sez. 5, n. 17763 del 2/02/2022, non massimata). 2.1. Deve, però, osservarsi, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, che il luogo in cui è avvenuta parte della condotta illecita (ed anzi in cui questa è cessata) rientra, pacificamente, nella competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

3. Tanto premesso, alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere il giudice competente per territorio in relazione alle condotte contestate, giacché incerto il luogo in cui la condotta ha avuto inizio, dovendo farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. e, in particolare, a quello di cui al comma 1. 3.1.Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere cui dispone trasmettersi gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. Così deciso il 3